Ordinanza n. 377 del 1996

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ORDINANZA N. 377

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n.359, promossi con le ordinanze emesse il 13 ottobre, il 10 novembre, il 17 novembre, il 13 ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 15 dicembre 1993 (n.3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 e 550 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Torino -- con 8 ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 13 ottobre 1993 (r.o. nn. 543, 546 e 547 del 1996), il 10 novembre 1993 (r.o. n. 544 del 1996), il 17 novembre 1993 (r.o. n 545 del 1996) e il 15 dicembre 1993 (r.o. nn. 548, 549 e 550 del 1996), nel corso di giudizi aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) per l'anno 1992 -- ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui istituisce l'imposta straordinaria immobiliare per l'anno 1992;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto "nel caso di specie, ricorrerebbero situazioni omogenee (stesso bene immobile) sotto il profilo oggettivo e non omogenee sotto il profilo soggettivo", sicchè il legislatore, prevedendo la tassazione sulla base del valore del bene, a prescindere dalle condizioni soggettive del contribuente, avrebbe disatteso il principio di ragionevolezza, che impone di tener conto delle singole "capacita' contributive dei soggetti passivi d'imposta";

che, del pari, sarebbe violato l'art. 53, primo comma, della Costituzione, il quale, riferendosi "ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente", consente "di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti allorchè sia dato riscontrare per essi una perfetta identità della situazione di fatto, presa in considerazione dalla legge";

che il legislatore si sarebbe discostato da tale principio, imponendo il pagamento della "stessa somma al salariato, che, dopo una vita di lavoro, si e' finalmente comprato la casetta in cui vive ed al capitano d'industria che, per caso, tra i suoi innumerevoli beni annovera anche la medesima casetta", senza tener conto -- a parità di carico tributario -- del notevole sacrificio che la predetta imposta assume per il primo rispetto all'insignificante rilevanza che assume, invece, per il secondo;

che e' intervenuto, per il giudizio relativo alla ordinanza di cui al r.o. n. 545 del 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.

CONSIDERATO che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che il giudice rimettente, nel lamentare che il legislatore abbia imposto il pagamento del tributo senza considerare le condizioni soggettive dei contribuenti, muove da un'inesatta premessa interpretativa giacche', contrariamente a quanto assumono le ordinanze, il legislatore risulta essersi dato carico, nell'ambito della valutazione discrezionale al medesimo spettante, di distinguere fra le varie possibili situazioni, tant'é che, nel caso di destinazione dell'immobile ad abitazione principale, ha fissato nel 2, anzichè nel 3 per mille, l'aliquota, con una riduzione della medesima pari ad un terzo e con un'ulteriore detassazione derivante dall'abbattimento dell'imponibile nella misura di cinquanta milioni di lire (art.7, comma 3, quarto periodo, del menzionato decreto-legge n. 333 del 1992);

che, comunque, le ordinanze, nel censurare la mancanza di un criterio che commisuri la tassazione alle diverse capacita' contributive, non considerano che, per le imposte di natura reale, come quella qui all'esame, la previsione di una aliquota proporzionale non contrasta con gli invocati parametri costituzionali, dal momento che, come già affermato dalla Corte, sono le imposte personali a dover essere tecnicamente adeguate all'attuazione del principio di progressività, nel senso di prevedere aliquote che aumentano con il crescere del reddito (sentenza n. 159 del 1985);

che, pertanto, la questione, per i diversi e concorrenti motivi sopra esposti, e' da reputare manifestamente infondata, tanto più che viene in discussione una imposta straordinaria circoscritta ad un solo anno, tale da non alterare il sistema tributario nel suo complesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.

Mauro FERRI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 02/11/96.