Ordinanza n. 347 del 1996

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ORDINANZA N. 347

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1995 dal T.A.R. per la Puglia - sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Quarta Vittorio contro il Comune di Cellino San Marco ed altro, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio promosso contro il Comune di Cellino San Marco da Vittorio Quarta, inquadrato come netturbino nel terzo livello retributivo dal 1° luglio 1964 al 1° febbraio 1986, per ottenere le differenze di trattamento economico spettantigli in ragione delle mansioni superiori di autista svolte continuativamente per vacanza di posto dal 1° gennaio 1975, il TAR per la Puglia - sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 23 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata (applicabile in via residuale in mancanza di specifica disciplina), in quanto sancisce un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo del dipendente pubblico alla qualifica funzionale, negando implicitamente rilevanza allo svolgimento di mansioni estranee alla medesima, impedisce l'applicazione dell'art. 36 Cost., secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata al lavoro effettivamente prestato: donde la necessità di rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

CONSIDERATO che lo stesso giudice rimettente precisa che la disciplina dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce < alla situazione fisiologica degli uffici>, cioé' alla situazione normale nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicchè' nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare a contrario una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i princìpi ripetutamente enunciati da questa Corte in conformità degli artt. 36 Cost. e 2126 cod.civ., princìpi recepiti dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (cfr.sentenza n. 101 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione staccata di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 14/10/96.

 

Mauro FERRI, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 18/10/96.