Sentenza n. 342 del 1996

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SENTENZA N.342

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 2, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.

Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 1996, depositato il 9 successivo ed iscritto al n.8 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

uditi l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso notificato il 1° aprile 1996, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), denunciando in particolare:

a) l'art. 10, comma 2, che, rimettendo ad un decreto dell'assessore competente la definizione delle modalità di accesso ai benefici previsti per i consorzi di filiera del settore florovivaistico, violerebbe l'attribuzione al Governo regionale del potere di emanare regolamenti (art. 12, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);

b) l'art. 27, che, prevedendo nuove fattispecie di illecito amministrativo in materia di artigianato e disciplinando le procedure e gli organi competenti ad irrogare le relative pene pecuniarie, violerebbe i principi di legalità delle sanzioni e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 25 e 97 della Costituzione);

c) gli artt. 30 e 31, che, disponendo il trasferimento dei dipendenti in esubero di società a partecipazione regionale ad altre società a partecipazione pubblica, violerebbero i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), mancherebbero di copertura finanziaria (art. 81, quarto comma, della Costituzione) e sarebbero in contrasto con l'art. 51 della Costituzione;

d) gli artt. 33 e 35 che, prevedendo, rispettivamente, l'inserimento nei ruoli regionali di personale del corpo statale delle miniere e l'assunzione a contratto di personale da parte dei consorzi ASI di Siracusa e Palermo, violerebbero, da un lato, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dall'altro, in relazione ai limiti della competenza legislativa regionale posti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, il principio, stabilito dall'art. 2, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che vieta di effettuare nuove assunzioni senza previa rideterminazione delle piante organiche;

e) gli artt. 52 e 53, che, disciplinando i registri speciali degli esercenti le attività, rispettivamente, di ottico e di tecnico audioprotesista, interverrebbero in materia di professioni sanitarie, riservata allo Stato, e violerebbero l'art. 120 della Costituzione, ponendo limiti al diritto di esercitare attività professionali sull'intero territorio nazionale. Le stesse disposizioni sarebbero, inoltre, in contrasto con il principio, enunciato dall'art. 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e vincolante per la legislazione regionale (art. 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana), che riserva allo Stato le competenze amministrative relative alle professioni sanitarie;

f) l'art. 56, che, attribuendo alle guardie forestali un'automatica progressione in carriera e rimettendo ad un decreto dell'assessore competente la disciplina del relativo inquadramento, violerebbe l'art. 97 della Costituzione ed i principi, vincolanti per la legislazione regionale, posti in materia di pubblico impiego dall'art. 2, lettera o), della legge n. 421 del 1992. La stessa disposizione sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 12 dello statuto della Regione Siciliana, prevedendo che la disciplina attuativa della legge sia emanata con decreto dell'assessore competente, anzichè con regolamento del Governo regionale.

2. -- Si e' costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate nel merito.

La Regione non condivide, in particolare, le premesse che vorrebbero la legge regionale limitata da indirizzi della legislazione statale in materia di pubblico impiego, i quali o non avrebbero carattere vincolante per la Regione o non sarebbero applicabili ai casi disciplinati dalla legge regionale, che riguardano rapporti di lavoro di diritto privato, relativi a dipendenti di società a partecipazione pubblica.

Ad avviso della Regione, sarebbe anche errato considerare privi di copertura finanziaria gli oneri che derivano dalla legge, giacche' vi sarebbe capienza nei capitoli del bilancio regionale cui le relative spese devono essere imputate. Neppure sarebbe violata la norma statutaria che attribuisce al Governo regionale la competenza ad adottare regolamenti, in quanto i decreti che gli assessori dovrebbero emanare in base alle disposizioni denunciate non avrebbero carattere di regolamento.

Non sarebbero, inoltre, introdotti limiti all'esercizio di professioni sanitarie, essendo stata solo assicurata una maggiore trasparenza in questo settore. La Regione ritiene infine non pertinente invocare l'art.25 della Costituzione, in quanto la disciplina di illeciti amministrativi, disposta con norme regionali che specificano disposizioni esistenti a livello statale, non toccherebbe la materia penale, alla quale quel parametro si riferisce e che rimane riservata allo Stato.

3. -- Successivamente all'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, riguardante la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996, omettendo le disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

In udienza le parti hanno concordemente concluso chiedendo che, a seguito di ciò, venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

1. -- Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 10, comma 2, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca.

Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme). Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e 120 della Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2, lettere o e r) e dalla legge 23 dicembre 1978, n.833 (art. 6, lettera q), gli artt. 14 e 17 dello statuto.

2. -- Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, la delibera legislativa denunciata e' stata promulgata, come legge 18 maggio 1996, n. 33, omesse le disposizioni o le parti di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato. L'esercizio del potere di promulgazione, proprio del Presidente della Regione, si e' così definitivamente esaurito, senza che permanga la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni o delle parti di disposizione omesse (sentenza n. 205 del 1996). Ne' vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane, effettuata a seguito dell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato nei confronti di una parte di esse, ed ai limiti del potere del Presidente della Regione, quanto alla promulgazione parziale anche in rapporto alla volontà dell'Assemblea (sentenza n. 306 del 1996).

Non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento ne' essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come hanno concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la materia del contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/10/96.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/10/96.