ORDINANZA N. 332
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Nei giudizi di legittimitą costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., promossi con ordinanze emesse il 99 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 14 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo (n. 2 ordinanze), il 15 febbraio ed il 26 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 19, 90, 21 e 29, I° serie spec., dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del lo luglio 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimitą costituzionale dell'art. 34, comma 12, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilitą a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 94 e 95 Cost.;
che identiche questioni sono state sollevate dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 14 febbraio 1996 e dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 15 febbraio 1996;
che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 1996, sollevato questione di legittimitą costituzionale dell'art. 34, comma 2, p. p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilitą a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari abbia rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 409, comma 5, del medesimo codice, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.;
che in quest'ultimo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che le questioni sono state sottoposte pił volte all'esame di questa Corte sotto i medesimi profili e dichiarate manifestamente infondate, da ultimo con le ordinanze nn. 279 e 232 del 1996.
Visti gli artt. 96, comma 2, I. Il marzo 1953 n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte cost.
P. Q. M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dalle Corti d'appello di Napoli e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Le ordinanze che hanno sollevato la questione sono pubblicate in G. U. nn. 19 dell'8 maggio, 20 del 15 maggio, 91 del 29 maggio e 92 del 29 maggio 1996, I serie speciale.