Sentenza n. 301 del 1996

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SENTENZA N. 301

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Ferrario Giovanna Maria e s.p.a. Compagnia Assicuratrice UNIPOL ed altri, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile - instaurato da Giovanna Maria Ferrario contro il marito Franco Rossi ed altri, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lesioni personali subite in seguito ad un incidente stradale verificatosi in data 6 agosto 1990, nel quale l'attrice era stata coinvolta quale terza trasportata sull'autovettura di proprietà del coniuge e condotta dallo stesso - il Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. A giudizio del rimettente la norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Negata la possibilità di applicazione, ratione temporis, della nuova disciplina introdotta dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che ha modificato la norma censurata nel senso della eliminazione, con riguardo ai danni alle persone, di ogni limitazione risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro -, il giudice a quo ritiene che neppure l'intervento di questa Corte (con sentenza n. 188 del 1991, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969) spieghi efficacia sulla fattispecie, sì che tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142 del 1992, deve ritenersi sussistere un vuoto di garanzia assicurativa per il familiare trasportato che sia, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante (come l'attrice, per il semplice fatto di essere in regime di comunione legale con il marito).

Né - secondo il rimettente - tale carenza di garanzia potrebbe essere colmata assumendo l'immediata applicabilità, nei paesi membri, della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84, la quale appunto all'art. 3 disponeva - con riguardo ai danni alla persona - che i componenti della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro soggetto, la cui responsabilità civile fosse sorta a causa di un sinistro e fosse coperta dalla relativa assicurazione obbligatoria, non potessero essere esclusi dai benefici assicurativi a motivo del legame di parentela.

Di conseguenza, la norma censurata (relativamente ai sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992), determinerebbe un'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparità di trattamento di identiche situazioni e relativa violazione anche del principio di uguaglianza.

Considerato in diritto

1. -- Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (nella formulazione anteriore alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142), nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il coniuge trasportato che sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, per l'ingiustificato deteriore trattamento di una situazione giuridica soggettiva omogenea a quelle successivamente oggetto di tutela ai sensi del citato art. 28 della legge n. 142 del 1992 (che ha eliminato, per i danni alle persone, ogni limitazione risarcitoria riferita a tutti i terzi trasportati, a prescindere dal legame con il conducente del veicolo responsabile del sinistro), con conseguente limitazione della tutela del relativo diritto alla salute.

2. -- La questione non è fondata.

2.1. -- L'art. 4, lettera a), della legge n. 990 del 1969, vigente all'epoca del sinistro ed applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo, disponeva che "non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria... tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione". La previsione normativa era connotata dall'ontologico e naturale collegamento esistente tra l'esclusione della garanzia ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, del codice civile. Soggetti che non assumevano la veste di terzi, per il solo fatto della loro particolare relazione giuridica con il bene.

Sulla fattispecie in esame, dunque, non spiega alcun effetto né ha riflessi l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge n. 990 del 1969, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico" (sentenza n. 188 del 1991). Infatti, tale pronuncia assume la sua specifica incidenza in un contesto affatto diverso, afferente ad una ulteriore limitazione dell'estensione della garanzia, ritenuta ingiustificata dalla Corte poiché irragionevolmente fondata sulla mera esistenza di legami familiari tra il soggetto trasportato e le persone la cui responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione. Ciò, anche in conformità del principio sancito dall'art. 3 della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5 (peraltro non ancora recepita nel nostro ordinamento all'epoca della decisione della Corte), secondo cui "i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione... non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione, per quanto riguarda i danni alle persone".

Ne consegue che non è dato sovrapporre i due diversi piani di operatività dell'esclusione dai benefici assicurativi, di cui alle lettere a) e b), poiché il diniego di risarcibilità, già previsto nei confronti di tutti coloro la cui responsabilità doveva essere coperta dall'assicurazione, risultava intimamente collegato alla ipotesi di una (con)titolarità del diritto sul veicolo, a prescindere sia dalla esistenza di rapporti familiari tra i soggetti, sia dal titolo di acquisto del diritto stesso.

2.2. -- Il menzionato collegamento tra l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, terzo comma, cod. civ. e l'esclusione dai benefici assicurativi è venuto meno solo a seguito della modificazione apportata dall'art. 28 della legge n. 142 del 1992, che, col comma 1, ha sostituito la denunciata norma, disponendo che, limitatamente ai danni alle persone, "non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria... il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro". Modificazione, la quale - al di là del riferimento contenuto nella rubrica all'attuazione della succitata direttiva CEE n. 84/5 - risulta piuttosto aderente all'ulteriore principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio 1990, n. 90/232 ("...l'assicurazione... copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo"), che per la prima volta ha impegnato gli Stati membri ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 1992 (art. 6), norme che estendessero l'applicazione della garanzia a tutti i terzi trasportati senza eccezione alcuna.

Si è dunque di fronte ad una complessa e articolata evoluzione della normativa in esame, al lume della quale vanno valutate - in una prospettiva necessariamente diacronica - le opzioni legislative succedutesi nel tempo.

2.3. -- La scelta operata dal legislatore del 1992, motivata dalla necessità di conformarsi alla fonte normativa comunitaria, si inserisce appunto in tale evoluzione, e va positivamente apprezzata come rafforzamento della tutela della salute garantita dall'art. 32 Cost., la quale, nella materia in esame, si è venuta attuando secondo una gradualità che ha trovato compimento nella nuova formulazione dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969. Ma appunto per questo, essa non può fungere da tertium comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione denunciata. Questa trovava un suo congruo fondamento giuridico nel già rilevato collegamento, derivante dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., fra esclusione della garanzia e novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli. Il che è quanto basta per ritenerla immune dai prospettati vizi di incostituzionalità. Né sulla ragionevolezza della norma aveva proiettato alcun riflesso negativo "il quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia", cui il rimettente fa richiamo sottolineando in particolare il favore con cui il legislatore "ha considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia". E' infatti evidente che, una volta instauratosi tale regime, i coniugi non possono sfuggire alle conseguenze giuridiche che la legge ricollega alla comproprietà di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva; conseguenze, fra le quali s'inserisce appunto la responsabilità ex art. 2054, terzo comma, cod. civ..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.