Ordinanza n. 292 del 1996

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ORDINANZA N. 292

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1996 dal Pretore di Catania - sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra Leonardi Giuseppe ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, con ordinanza del 17 febbraio 1996, il Pretore di Catania - sezione distaccata di Acireale ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa per l'occupazione di suolo demaniale, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi ivi previsti;

che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti, con cui la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sull'imposta di bollo, valgono anche per le norme impugnate, le quali parimenti comportano una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi.

CONSIDERATO che la questione, nei termini formulati dall'ordinanza di rimessione, investe soltanto l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972;

che la questione, così precisata, è già stata sottoposta a questa Corte, che, con sentenza n. 56 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 12, nella parte in cui non prevede, nelle controversie contemplate dall'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo;

che, dopo la citata sentenza, sono intervenute sulla medesima questione due ordinanze di manifesta inammissibilità, nn. 223 e 317 del 1995.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 56 del 1995 - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Catania - sezione distaccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.