Sentenza n. 251 del 1996

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SENTENZA N. 251

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Mario Ferragut n.q. contro l'Ufficio del Registro di Biella, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1.-- La Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza emessa il 15 giugno 1995 -- nel giudizio promosso da Mario Ferragut, quale socio amministratore della "Ferragut e Ramella s.n.c." avverso l'Amministrazione finanziaria, per il rimborso delle maggiori imposte pagate per INVIM straordinaria, rispetto a quelle derivanti dalle rendite catastali relative all'INVIM sulle alienazioni intervenute fino al 31 dicembre 1991 -- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363.

Premette l'ordinanza che la disposizione censurata, nel far riferimento, per l'INVIM straordinaria sugli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991, all'ammontare delle rendite catastali revisionate in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1990, richiama parametri che, in base al decreto ministeriale 27 settembre 1991, risultano applicabili per gli altri tributi solo a decorrere dal 1° gennaio 1992. Da ciò deriverebbe "una illegittima retroattività della norma fiscale riferita esclusivamente alle società ed enti che si trovano nelle condizioni temporali previste" dal decreto-legge n. 299 del 1991, con un conseguente trattamento deteriore dei soggetti interessati, che comporta violazione del "principio di eguaglianza previsto dall'art.3 della Costituzione e del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva previsto dall'art.53 della Costituzione stessa".

2.-- Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 299 del 1991 è una norma di carattere straordinario che anticipa al 31 ottobre 1991 la scadenza del periodo (di norma decennale) per l'applicazione dell'INVIM a carico di società ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ovviamente ancorando alla stessa data il valore finale, l'Avvocatura dello Stato osserva che la disposizione stessa contiene una norma di beneficio per il contribuente, giacché consente la determinazione di un valore tabellare anche inferiore a quello di mercato, che non può essere assoggettato a rettifica.

Ciò premesso, l'interveniente, nell'eccepire l'inammissibilità della questione, perché l'ordinanza non contiene alcuna motivazione o spiegazione sulla rilevanza, o comunque la sua infondatezza, osserva che non può parlarsi di retroattività, ma solo di diversa decorrenza delle nuove rendite catastali. Rilevato che non è consentito "alcun confronto fra la INVIM straordinaria per decorso decennio (o periodo abbreviato) e la INVIM ordinaria per trasferimento ed altre imposte", si deduce che, se per le imposte sul reddito (di periodo) la decorrenza delle nuove rendite andava stabilita all'inizio del periodo di imposta e alla stessa data era opportuno far riferimento anche per le imposte di registro e di successione, "era al contrario bene giustificato che l'imposta straordinaria (anticipata rispetto alla scadenza ordinaria per evidente urgenza del gettito) avesse decorrenza più ravvicinata".

Considerato in diritto

1.-- Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di primo grado di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363.

Detta disposizione è contenuta in un provvedimento con il quale è stata introdotta una "INVIM straordinaria", per decorso del tempo di possesso, che comporta, secondo quanto disposto dall'art. 1, l'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorché non sia decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 da parte di società ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972.

Forma, in particolare, oggetto di censura, il comma 8 dell'art. 1, il quale, con riguardo alla predetta anticipata imposizione, dispone che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quello che risulta applicando le rendite catastali determinate a seguito del decreto ministeriale 20 gennaio 1990 e poi dal decreto ministeriale 27 settembre 1991.

2.-- Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata, nel far riferimento alle rendite catastali revisionate in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto trovare applicazione solo dal 1° gennaio 1992. Di qui "una illegittima retroattività della norma fiscale", per le società e gli enti che si trovano nelle condizioni temporali previste dal decreto-legge n. 299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di "proporzionalità rispetto alla capacità contributiva prevista dall'art. 53 della Costituzione stessa".

3.-- La questione non è fondata.

Come emerge dai lavori parlamentari in sede di conversione del decreto-legge qui in esame, la previsione dell'anticipato pagamento dell'INVIM decennale per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 dagli enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972, si collega ad una manovra finanziaria del Governo volta a reperire 5.000 miliardi, e può altresí essere messa verosimilmente in relazione alla abolizione dell'imposta, sostituita gradualmente dall'ICI, per effetto dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Si tratta, dunque, di un'imposizione di carattere straordinario che, proprio in ragione delle sue peculiarità, rende di per sé discutibile il confronto con la disciplina applicabile alle imposte ordinarie. Ma, a parte detta considerazione d'ordine generale, sta di fatto che il riferimento a quelle stesse tariffe d'estimo che, sulla base dell'art. 4, comma 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano entrare in vigore il 1° gennaio 1992, lungi dal concretare, come reputa il giudice rimettente, una ingiustificata e discriminatoria retroattività dei nuovi parametri, indica, più esattamente, una diversa decorrenza dei criteri di congruità del valore dichiarato, ponendosi come ovvia e conseguente implicazione dello stesso peculiare meccanismo che regola il tributo qui in esame.

Gli stessi criteri informatori dell'imposta, infatti, tali da comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato, che l'introduzione della c.d. INVIM straordinaria a carico di società ed enti si è risolta in una mera parziale anticipazione cronologica di quell'imposizione tributaria che si sarebbe, comunque, verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il parametro preso a riferimento risponde, come risulta dai lavori preparatori, ad "evidenti ragioni di armonizzazione", solo a considerare che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il potere di rettifica degli uffici.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.