Sentenza n. 248 del 1996

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SENTENZA N. 248

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi), promossi con tre ordinanze emesse il 31 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 710, 711 e 712 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di altrettanti giudizi promossi da tre insegnanti, le quali chiedevano l'annullamento dei provvedimenti che le avevano escluse, per non avere prestato servizio di ruolo da almeno cinque anni nella scuola elementare, dal concorso a posti di direttore didattico, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con separate ordinanze emesse il 31 ottobre 1994 e pervenute alla Corte il 27 settembre 1995 (reg. ord. nn. 710, 711 e 712 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi). L'art. 3 di questa legge prevede, al comma 1, che possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare anche gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti; al comma 2, sottoposto a verifica di legittimità costituzionale, stabilisce che la stessa disciplina si applica anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, ma non estende l'applicazione di tale disciplina all'analogo e precedente concorso indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1990.

Il Tribunale amministrativo ritiene che questa omissione, considerata frutto di un errore e non di una deliberata scelta del legislatore, sia irragionevole ed in contrasto con i principi di eguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione). Gli insegnanti della scuola materna, difatti, hanno potuto partecipare al concorso che immediatamente precede e sono ammessi a quelli che seguono il concorso considerato (in base all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, prima, ed alla disposizione denunciata, poi), mentre resterebbero illogicamente esclusi, senza alcuna giustificazione, solo dal concorso intermedio.

Il giudice rimettente ha presente che le norme di sanatoria sono speciali e per esse rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti di applicazione e diversificare le posizioni dei soggetti nel tempo. Ma ritiene che, una volta presa in considerazione la situazione di chi, ammesso con riserva in precedenti concorsi, ha superato le relative prove, non trovi alcuna giustificazione l'esclusione dalla sanatoria dei soli candidati di un altro concorso, anch'esso precedente, che si trovano nella stessa situazione.

2. -- L'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 25 ottobre 1995; le parti private dei giudizi principali si sono congiuntamente costituite, depositando presso la cancelleria della Corte le loro deduzioni il 7 giugno 1996.

Considerato in diritto

1. -- Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 24, che, stabilendo al comma 1 che gli insegnanti della scuola materna, in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare, al comma 2 prevede che questa disposizione si applichi anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che la mancata applicazione della medesima disposizione anche ai candidati egualmente ammessi con riserva al precedente concorso, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, possa violare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza ed essere in contrasto con l'imparzialità della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione).

2. -- Le questioni, identiche per oggetto e per profili proposti, vanno riunite per essere decise con unica sentenza.

3. -- Le parti private del giudizio principale hanno congiuntamente depositato atto di costituzione e deduzioni, ma oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956. La loro costituzione in giudizio è, dunque, tardiva e deve essere pertanto dichiarata irricevibile.

4. -- Nel merito la questione è fondata.

L'art. 3 della legge n. 24 del 1994, nello stabilire che gli insegnanti della scuola materna possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare, si inserisce in un contesto normativo del tutto particolare, nell'ambito della disciplina del reclutamento del personale direttivo della scuola.

Il principio comune dell'ordinamento scolastico, basato sulla distinzione tra tipi e gradi di scuole, prefigura un collegamento, secondo tale distinzione, tra funzione docente e funzione direttiva. Tale principio consente, difatti, al personale docente di concorrere per le funzioni direttive in corrispondenza, nel tipo o nel grado di scuola, tra ruolo di appartenenza e funzione direttiva da ricoprire (art. 24 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; artt. 407 e 408 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Anche per la scuola materna la legge 18 marzo 1968, n. 444, nel dettarne l'ordinamento, prevedeva che la direzione didattica di ciascun circolo fosse affidata a direttrici, assunte mediante concorso riservato alle insegnanti di ruolo delle scuole materne (art. 13). In via transitoria, fino alla costituzione dei ruoli delle direttrici, la direzione delle scuole materne è stata affidata, nell'ambito di ciascun circolo, al direttore didattico della scuola elementare (art. 26). Tale unificazione, prefigurata come temporanea, ma che tuttora permane (art. 103 del decreto legislativo n. 297 del 1994), non si estendeva tuttavia alla legittimazione a partecipare ai concorsi per direttore didattico, ai quali erano ammessi solo gli insegnanti delle scuole elementari, mentre rimanevano esclusi quelli delle scuole materne, comprese nella stessa direzione didattica, i quali pure appartengono al medesimo collegio dei docenti e possono essere chiamati ad esercitare funzioni vicarie del direttore didattico.

Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, nell'ambito di una più ampia disciplina dell'accesso ai ruoli direttivi, ha consentito ai docenti ammessi con riserva ai concorsi, i quali avevano superato le prove, di ottenere la nomina anche se appartenenti ai ruoli di altro tipo o grado di scuola, purché in possesso degli altri requisiti prescritti e del titolo per il passaggio nei ruoli della scuola cui si riferiva il concorso (art. 9). In tal modo anche gli insegnanti della scuola materna, ammessi con riserva al concorso per direttore didattico ed aventi titolo al passaggio di ruolo nella scuola elementare, erano stati immessi nel ruolo per il quale avevano concorso.

Questa opportunità, attribuita in un contesto normativo più ampio agli insegnanti della scuola materna, dapprima eccezionale, si è poi affermata per essi come regola, con il riconoscimento della loro legittimazione a partecipare ai concorsi per i ruoli direttivi della scuola elementare, purché in possesso degli altri requisiti prescritti (diploma di laurea ed anzianità di servizio).

Ha trovato così attuazione il principio del collegamento, nel grado di scuola, tra funzione docente e funzione direttiva, giacché persiste l'attribuzione ai direttori didattici della scuola elementare della funzione direttiva estesa anche alle scuole materne. Riconosciuta ai docenti di queste ultime scuole la legittimazione a partecipare ai concorsi per direttore didattico, il legislatore ha espressamente attribuito efficacia a tale riconoscimento anche per le situazioni non ancora definite, disponendo che la stessa disciplina si applichi ai candidati ammessi con riserva al concorso bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, che non era ancora concluso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 1994.

Tra le situazioni non ancora definite è da comprendere quella presa in esame dal giudice rimettente, che riguarda candidati ammessi con riserva al concorso bandito con decreto ministeriale 12 aprile 1990, dalla cui graduatoria, valida per un triennio (art. 1 della legge n. 24 del 1994), era ancora possibile attingere per la nomina in ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 1994.

La riconduzione della disciplina di settore ai principi comuni della legislazione scolastica, una volta affermata con estensione ai rapporti pendenti, non può essere ragionevolmente limitata solo ad alcuni di essi, differenziando la posizione di candidati egualmente ammessi, ai due concorsi, con riserva e dotati dei medesimi titoli; candidati che, in entrambi i casi, hanno superato le prove e possono essere utilmente collocati in graduatorie ancora valide per la nomina in ruolo. Ciò tanto più che l'esclusione non opera né secondo la disciplina successiva, né secondo la disciplina che immediatamente precede quella considerata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 (Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi), nella parte in cui non prevede l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dello stesso articolo anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56-bis, quarta serie speciale, del 17 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 8 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.