Ordinanza n. 218 del 1996

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ORDINANZA N. 218

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Luigi MENGONI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1995 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, con ordinanza del 1° agosto 1995, il Giudice di pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di modesta entità economica, hanno la possibilità di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale, potendo le "difficoltà", in tesi, così artatamente create dal creditore al debitore ingiunto, essere valutate dal giudice dell'opposizione (innanzi al quale va eccepita l'incompetenza) ai fini della liquidazione delle spese, da porsi a carico dell'istante e, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli effetti di una sua eventuale responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.;

che, comunque, il parametro dell'art. 25 della Costituzione, invocato dal giudice a quo, non è pertinente alla fattispecie normativa posta in discussione, avendo questa Corte già più volte chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e 269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993);

che pertanto la questione, come prospettata, è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 1° agosto 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Luigi MENGONI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.