Ordinanza n. 213 del 1996

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ORDINANZA N. 213

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, e dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 novembre 1995 dal Tribunale di Torino, il 23 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo, il 12 dicembre 1995 dal Tribunale di Udine, il 4 dicembre 1995 dalla Corte d'assise d'appello di Torino, il 20 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Ancona, l'11 dicembre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 19 dicembre 1995 dal Tribunale di Reggio Calabria, il 13 dicembre 1995 dal Tribunale di Oristano, il 28 novembre 1995 dal Tribunale di Potenza, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'assise di La Spezia, il 15 dicembre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 3 gennaio 1996 dal Tribunale di Genova, il 23 novembre 1995 dal Tribunale di Catania, il 22 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 22 novembre 1995 dal Tribunale di Milano, il 19 dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Salerno, il 5 ottobre 1995 dal Tribunale di Catania, il 3 gennaio 1996 dal Tribunale di Bari, il 26 ottobre 1995 dal Tribunale di Verona, il 15 gennaio 1996 dal Tribunale di Lecco, il 17 gennaio 1996 dal Tribunale di Lucca, il 18 gennaio 1996 dal Tribunale di Salerno, il 22 gennaio 1996 dal Tribunale di Foggia, il 9 gennaio 1996 dalla Corte d'assise di Salerno, il 15 gennaio 1996 dal Tribunale di Genova, il 6 novembre 1995 dal Tribunale di Modena, il 23 gennaio 1996 dal Tribunale di Siena, il 19 gennaio 1996 dal Tribunale di Livorno, il 29 novembre 1995 dal Tribunale di Napoli, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, l'11 dicembre 1995 dal Tribunale di Enna, il 13, il 18, il 6, il 13 dicembre e il 23 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 2 febbraio 1996 dal Tribunale di Foggia, il 22 novembre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 6 dicembre 1995 e il 22 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 16 febbraio e il 15 gennaio 1996 dal Tribunale di Livorno, il 7 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il 22 gennaio e il 17 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 121, 122, 124, 129, 130, 151, 152, 155, 158, 163, 164, 175, 180, 185, 186, 196, 199, 233, 248, 257, 262, 274, 278, 282, 285, 288, 298, 299, 312, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 336, 339, 340, 341, 354, 355, 357, 359 e 360 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

RITENUTO che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 24 novembre 1995 (R.O. 121 del 1996); il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 23 ottobre 1995 (R.O. 122 del 1996); il Tribunale di Udine, con ordinanza del 12 dicembre 1995 (R.O. 124 del 1996); la Corte d'assise d'appello di Torino, con ordinanza del 4 dicembre 1995 (R.O. 129 del 1996); la Corte d'appello di Ancona, con ordinanza del 20 novembre 1995 (R.O. 130 del 1996); il Tribunale di Avellino, con ordinanze del 22 novembre e dell'11 dicembre 1995 (R.O. 339 e 151 del 1996); il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 dicembre 1995 (R.O. 152 del 1996); il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (R.O. 155 del 1996); il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 28 novembre 1995 (R.O. 158 del 1996); la Corte d'assise di La Spezia, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (R.O. 163 del 1996); il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 15 dicembre 1995 (R.O. 164 del 1996); il Tribunale di Genova, con ordinanze del 3 e 15 gennaio 1996 (R.O. 175 e 285 del 1996); il Tribunale di Catania, con ordinanze del 5 ottobre e del 23 novembre 1995 (R.O. 199 e 180 del 1996); la Corte d'appello di Milano, con ordinanze del 23 ottobre, 22 novembre, 6 dicembre (n. 2 ordinanze), 13 dicembre (n. 2 ordinanze) e 18 dicembre 1995 e del 17 gennaio e 22 gennaio (n. 2 ordinanze) 1996 (R.O. 327, 185, 325, 340, 323, 326, 324, 360, 341 e 359 del 1996); il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 novembre 1995 (R.O. 186 del 1996); il Tribunale per i minorenni di Salerno, con ordinanza del 19 dicembre 1995 (R.O. 196 del 1996); il Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 gennaio 1996 (R.O. 233 del 1996); il Tribunale di Verona, con ordinanza del 26 ottobre 1995 (R.O. 248 del 1996); il Tribunale di Lecco, con ordinanza del 15 gennaio 1996 (R.O. 257 del 1996); il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 17 gennaio 1996 (R.O. 262 del 1996); il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 18 gennaio 1996 (R.O. 274 del 1996); il Tribunale di Foggia, con ordinanze del 22 gennaio e del 2 febbraio 1996 (R.O. 278 e 336 del 1996); la Corte di assise di Salerno, con ordinanza del 9 gennaio 1996 (R.O. 282 del 1996); il Tribunale di Modena, con ordinanza del 6 novembre 1995 (R.O. 288 del 1996); il Tribunale di Livorno, con ordinanze del 15 e 19 gennaio e del 16 febbraio 1996 (R.O. 355, 299 e 354 del 1996); il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 novembre 1995 (R.O. 312 del 1996); la Corte d'assise di Reggio Calabria, con ordinanza del 13 dicembre 1995 (R.O. 317 del 1996); il Tribunale di Enna, con ordinanza dell'11 dicembre 1995 (R.O. 318 del 1996); la Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 7 febbraio 1996 (R.O. 357 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, primo comma, 24, 25, 27, 76, 77 e 101 della Costituzione;

che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 23 gennaio 1996 (R.O. 298 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice del dibattimento che abbia concorso a pronunciare ordinanza di conferma, in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di misura cautelare personale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali invocati nella sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che, in ciascuna delle ipotesi considerate (riesame e appello in tema di provvedimenti sulla libertà personale), viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio in sede dibattimentale, allorché si sia espresso, in una fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale;

che, inoltre, le ordinanze di rinvio sottolineano l'analogia tra le situazioni rispettivamente dedotte e verificatesi nei singoli processi e quella oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale;

che, relativamente alla questione sollevata dal Tribunale di Siena (R.O. 298 del 1996), le suddette argomentazioni si indirizzano verso la norma che stabilisce i casi di ricusazione del giudice.

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. è già stato sottoposto all'esame di questa Corte, sotto i profili e in relazione ai parametri indicati;

che con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio, dibattimentale e abbreviato, del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dai giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

che il rilievo che precede vale anche per la questione sollevata dal Tribunale di Siena nei confronti dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., dato che la censura lamenta la mancata previsione di un caso di ricusazione che, stante il richiamo della disposizione impugnata all'art. 36, comma 1, lettera g) e perciò tramite questo all'art. 34 del codice, rimanda al presupposto sostanziale della ricusazione, costituito appunto dalla previsione sulla incompatibilità del giudice, oggetto della statuizione di incostituzionalità n. 131 del 1996 sopra ricordata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, e dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 25, 27, 76, 77 e 101 della Costituzione dai Tribunali di Torino, Palermo, Udine, Avellino, Reggio Calabria, Oristano, Potenza, S. Maria Capua Vetere, Genova, Catania, Milano, Bari, Verona, Lecco, Lucca, Salerno, Foggia, Modena, Livorno, Napoli, Enna e Siena, dal Tribunale per i minorenni di Salerno, dalle Corti d'assise di La Spezia, Salerno e Reggio Calabria, dalle Corti d'appello di Ancona, Milano e Reggio Calabria e dalla Corte d'assise d'appello di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.