Ordinanza n. 204 del 1996

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ORDINANZA N. 204

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tita Paolo, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Tita Paolo, il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa in data 27 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari), nella parte in cui, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia;

che a parere del giudice a quo la disciplina dettata dalla norma citata, per la sua genericità ed indeterminatezza, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza dal momento che non fornisce al giudice di merito alcun parametro concreto al fine di individuare il momento temporale a partire dal quale si debba calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia degli uffici fiscali nell'ottemperare alla richiesta dell'autorità giudiziaria procedente;

che tale indeterminatezza comporterebbe altresì una ingiustificata disparità di trattamento in quanto l'effetto favorevole della declaratoria di estinzione del reato viene a dipendere da un evento incerto nel "quando" e diverso da imputato a imputato;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

CONSIDERATO che la norma impugnata, con il prevedere che il procedimento penale rimanga sospeso fino a quando gli uffici fiscali non abbiano comunicato all'autorità giudiziaria le proprie determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni per far luogo all'applicazione dell'amnistia, non appare di per sé irragionevole in considerazione del fatto che la concessione dell'amnistia risulta essere subordinata all'avvenuto adempimento dell'obbligo tributario;

che la denunciata disparità di trattamento, conseguente alla maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al giudice la risposta circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di clemenza, appare risolversi in una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio, come tale inidonea a sorreggere censure di incostituzionalità in quanto, come più volte affermato da questa Corte (cfr. ordinanze nn. 1059 del 1988 e 505 del 1987), al giudice della legittimità delle leggi spetta solo di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per sé arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per i reati tributari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.