Ordinanza n. 185 del 1996

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ORDINANZA N. 185

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promossi con le ordinanze emesse il 12 e il 25 luglio 1995 dal Giudice di pace di Napoli (nn. 4 ordinanze), il 29 giugno 1995 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli e il 14 luglio 1995 dal Giudice di pace di Alghero, rispettivamente iscritte ai nn. 667, 668, 669, 670, 678 e 681 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso (depositato il 28 giugno 1995) della società Aurora S.p.a per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di £. 681.000, il Giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanza del 12 luglio 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione;

che secondo il giudice rimettente l'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 238 del 1995, entrato in vigore il 22 giugno 1995, ha elevato il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 cod. proc. civ.. da venti a quaranta giorni;

che il cit. art. 8, comma 1, contrasta con l'art. 77, secondo comma, della Costituzione per mancanza dei requisiti d'urgenza e di necessità per l'emissione del decreto-legge;

che altresì l'art. 1 del cit. decreto-legge n. 238 del 1995, che ha ridotto la competenza per materia del Giudice di pace, è anch'esso in contrasto sia con l'art. 77, secondo comma, per la mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, sia con l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che, nel corso di tre procedimenti monitori introdotti con due ricorsi della società Autostrade Concessioni S.p.a. (depositati l'8 giugno 1995) e con ricorso di Lino Francesco (depositato il 23 giugno 1995) per l'emissione di decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Napoli ha sollevato (con ordinanze del 25 luglio 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, 97, primo comma, della Costituzione; nonché del medesimo decreto-legge nel suo intero testo (ma in realtà anche più specificamente dello stesso cit. art. 8, comma 1), in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione;

che, in particolare, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in ragione del trattamento differenziato da applicare al caso concreto rispetto a quello usato per i decreti emanati anteriormente alla data del 22 giugno 1995;

che mancherebbe comunque il requisito dell'urgenza e della necessità che giustifica il potere legislativo di decretazione del Governo;

che un ulteriore vizio risiederebbe nella circostanza che non è consentito con decreto-legge, ma solo con legge ordinaria, di modificare la disciplina del processo e dell'organizzazione della giustizia;

che nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso della società Liquigas per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di £ 518.794 il Giudice di pace di Alghero ha sollevato (con ordinanza del 14 luglio 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, nonché del medesimo decreto-legge nel suo insieme, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, non sussistendo il requisito dell'urgenza e della necessità;

che, nel corso del procedimento monitorio introdotto con ricorso (depositato il 27 giugno 1995) del Banco di Napoli S.p.a. per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di £ 48.803.441, il Pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, ha sollevato (con ordinanza del 29 giugno 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che sarebbero violati sia l'art. 77, secondo comma, della Costituzione perché il decreto-legge è stato emesso in mancanza del requisito dell'urgenza e della necessità, sia l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della questione sollevata.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che sono manifestamente inammissibili - assorbita ogni altra ragione concorrente di inammissibilità - le censure sia del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 nel suo intero testo, sollevata dai Giudici di pace di Napoli e di Alghero, per genericità della prospettazione e difetto di rilevanza essendo nei giudizi a quibus applicabili solo alcune determinate disposizioni dello stesso decreto , sia dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, sollevata dal Giudice di pace di Napoli, per difetto di rilevanza atteso che la modifica della competenza per materia del Giudice di pace è nella specie estranea all'oggetto del giudizio a quo nel quale rileva solo la competenza per valore;

che le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione avendo questa Corte già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del Giudice non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n.84 del 1996; ordinanza n.108 del 1996);

che parimenti è manifestamente infondata la censura del medesimo art. 8, comma 1, in particolare con riferimento sia agli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione, atteso che non c'è riserva di legge ordinaria in materia processuale, la quale legittimamente può essere regolata con decreto-legge (sentenza n. 184 del 1974; ordinanza n.225 del 1992); sia all'art. 3 della Costituzione, perché il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, è conseguenza della normale regola di applicazione ratione temporis delle norme processuali che si succedono nel tempo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai Giudici di pace di Napoli e di Alghero con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 72, 76, 77, 97, 101, 102 e 108 della Costituzione, dai Giudici di pace di Napoli e di Alghero e dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.