Ordinanza n. 184 del 1996

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ORDINANZA N. 184

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 24 ottobre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, il 6 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, l'11 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, il 28 settembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, il 16 ottobre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale de L'Aquila, il 20 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, il 25 ottobre 1995 dal Tribunale di Genova, il 14 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, il 23 ottobre 1995 dal Tribunale di Salerno, il 6 ottobre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, l'11 ottobre 1995 dal Tribunale di Napoli, il 3 ottobre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 9 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Campobasso, il 2 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, il 3 ottobre 1995 dal Tribunale di Genova, il 2 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, l'11 ottobre 1995 dal Tribunale di Genova, il 9 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine, il 22 settembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il 9 ottobre 1995 dal Tribunale di Salerno, il 22 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, il 2 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, il 10 novembre dal Tribunale di Verona, il 20 novembre 1995 dal Tribunale di Verona, il 28 settembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste, il 2 ottobre 1995 dalla Corte d'assise de L'Aquila, il 13 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, il 29 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, il 27 ottobre 1995 dal Tribunale di Udine, il 23 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 9 ottobre 1995 dal Tribunale di Torino, il 13 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 15 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Savona, il 20 ottobre 1995 dal Tribunale di Ragusa, il 15 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Milano, il 28 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino, il 13 novembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il 13 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Genova, il 24 novembre 1995 dal Tribunale di Genova, iscritte rispettivamente ai nn. 882, 885, 886, 892, 893, 899, 902, 903, 906, 907, 911, 912, 917, 918, 921, 923, 924, 927, 933, 934, 940, 941 del registro ordinanze 1995 e ai nn. 3, 4, 5, 7, 8, 17, 31, 36, 37, 39, 43, 58, 59, 64, 65, 75, 78, 79 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 53 dell'anno 1995 e nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma, con ordinanze del 24 ottobre e dell'11 novembre 1995 (R.O. 882 e 886 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con ordinanze del 6 e del 20 novembre 1995 (R.O. 885 e 899 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28 settembre 1995 (R.O. 892 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale de L'Aquila, con ordinanza del 16 ottobre 1995 (R.O. 893 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, con ordinanze del 14 e del 22 novembre 1995 (R.O. 903 e 941 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con ordinanze del 3 ottobre e del 2, 13 e 23 novembre 1995 (rispettivamente, R.O. 912 e 917 del 1995; 75 e 37 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, con due ordinanze del 2 novembre 1995 (R.O. 921 del 1995; 3 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza del 9 novembre 1995 (R.O. 933 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 settembre 1995 (R.O. 934 del 1995); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 28 settembre 1995 (R.O. 7 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 13 novembre 1995 (R.O. 17 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara, con ordinanza del 29 novembre 1995 (R.O. 31 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Savona, con ordinanza del 15 novembre 1995 (R.O. 58 del 1996); il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Urbino, con ordinanza del 28 novembre 1995 (R.O. 65 del 1996); la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 13 novembre 1995 (R.O. 78 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale ovvero - secondo un distinto profilo prospettato dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma (R.O. 882/95) e da quello presso il Tribunale di Grosseto (R.O. 921/95 e 3/96) - che comunque si sia pronunciato in ordine alla modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, direttiva numero 67 della legge n. 81 del 1987 di delegazione per il nuovo codice di procedura penale) nonché 101, secondo comma, della Costituzione;

che il solo Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto (R.O. 921/95 e 3/96) impugna altresì l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice che sia stato chiamato a pronunciarsi sulle condizioni di applicabilità di una misura cautelare personale quale componente del tribunale del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., o dell'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso una ordinanza che provvede in ordine alla misura medesima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

che il Tribunale di Genova, con ordinanze del 3, 11 e 25 ottobre e del 24 novembre 1995 (rispettivamente, R.O. 923, 927, 902 del 1995; 79 del 1996); il Tribunale di Salerno, con ordinanze del 9 e del 23 ottobre 1995 (R.O. 940 e 906 del 1995); il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 6 ottobre 1995 (R.O. 907 del 1995); il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'11 ottobre 1995 (R.O. 911 del 1995); il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 12 ottobre 1995 (R.O. 918 del 1995); la Corte d'appello di Milano, con ordinanze del 2 ottobre e del 15 novembre 1995 (R.O. 924 del 1995; 64 del 1996); il Tribunale di Verona, con ordinanze del 10 e del 20 novembre 1995 (R.O. 4 e 5 del 1996); la Corte d'assise de L'Aquila, con ordinanza del 2 ottobre 1995 (R.O. 8 del 1996); il Tribunale di Udine, con ordinanza del 27 ottobre 1995 (R.O. 36 del 1996); il Tribunale di Torino, con ordinanza del 9 ottobre 1995 (R.O. 39 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 13 novembre 1995 (R.O. 43 del 1996); il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 20 ottobre 1995 (R.O. 59 del 1996), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza fatto parte del collegio del tribunale del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

che tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una lesione dei parametri costituzionali invocati - e, talune di esse, del generale principio del "giusto processo" che, sintetizzando i caratteri costituzionali della funzione giurisdizionale, include quello dell'imparzialità del giudice - nella sostanziale duplicazione di valutazioni del medesimo genere che, in ciascuna delle situazioni di volta in volta considerate, viene ad essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio allorché questi si sia espresso, in una fase precedente del processo, sugli elementi sostanziali che condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale;

che, inoltre, le ordinanze di rinvio sottolineano l'analogia tra le situazioni rispettivamente dedotte e quella oggetto della sentenza di questa Corte n. 432 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata in quanto non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio in dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale.

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto i profili indicati;

che, in particolare, con la sentenza n. 131 del 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio - dibattimentale o abbreviato - del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, ovvero che come componente del tribunale dell'appello (ex art. 310 cod. proc. pen.) avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza medesima;

che con la sentenza n. 155 del 1996 la stessa disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

che, quindi, essendo stata la disposizione oggetto di impugnativa già dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dai giudici rimettenti, le questioni sopra indicate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, 27, 76, 77 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai Giudici per le indagini preliminari presso le Preture circondariali di Roma, Udine e Savona e presso i Tribunali di Napoli, Genova, L'Aquila, Taranto, Firenze, Grosseto, Milano, Trieste, Cagliari, Novara e Urbino, dai Tribunali di Genova, Salerno, Napoli, Campobasso, Verona, Udine, Torino e Ragusa, dal Tribunale per i minorenni di Bologna, dalla Corte d'assise de L'Aquila e dalle Corti di appello di Genova, Milano e Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.