Ordinanza n. 161 del 1996

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ORDINANZA N. 161

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1995 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra la Lucente s.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che nel corso di un procedimento civile vertente tra la s.p.a. Lucente e l'INPS, il Pretore di Bari, adito ex art. 442 cod. proc. civ., con ordinanza emessa il 26 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 1089 del 1968 (recte: del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, concernente "Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato"), nonché della legge n. 589 del 1971 (recte: del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, concernente "Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno");

che, a parere del giudice a quo, la normativa denunciata, con il riconoscere il diritto agli sgravi contributivi alle sole imprese costituite successivamente alle date di riferimento indicate nelle disposizioni impugnate (30 settembre 1968 e 31 dicembre 1970) risulterebbe "ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di imprese esercitanti la medesima attività e poste nello stesso territorio", ponendosi altresì in contrasto con il principio della libertà di impresa;

che in proposito il rimettente rileva che, avendo avuto anche le aziende costituite in epoca anteriore ai suddetti termini di riferimento la necessità di rinnovare il proprio personale a causa di pensionamenti, dimissioni od altro, "la concessione dei benefici degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o successiva, così come richiesto per le imprese già costituite alle date di riferimento";

che, pertanto, sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe evidente la violazione dei principi di uguaglianza e della libertà di impresa;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS concludendo, in via principale, per l'inammissibilità e, in via subordinata, per l'infondatezza della questione;

che secondo tale difesa la questione sembrerebbe difettare della necessaria rilevanza, atteso che, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, la domanda della s.p.a. Lucente è già stata respinta con sentenza passata in giudicato. La stessa s.p.a. non avrebbe, quindi, alcun titolo giuridico per dolersi del fatto che altre imprese possono fruire, sulla base di disposizioni diverse, degli sgravi ad essa legittimamente negati. Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che con la concessione degli sgravi incentivanti si è inteso favorire l'incremento del numero degli occupati inteso nel senso sostanziale di incremento dei posti di lavoro;

che è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, con argomentazioni analoghe a quelle svolte dalla difesa dell'INPS, per la inammissibilità o l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, con sentenza passata in giudicato il Tribunale di Bari aveva negato alla s.p.a. Lucente il diritto alla concessione degli sgravi previsti dalle norme impugnate sul rilievo che la società ricorrente non poteva essere considerata nuovo soggetto giuridico;

che appare perciò evidente, dato l'effetto preclusivo sul dedotto e sul deducibile nascente dal giudicato, che la questione sollevata risulta essere priva del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio a quo;

che, pertanto, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, ordinanza n. 340 del 1995), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno), convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 589, sollevata, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.