Ordinanza n. 154 del 1996

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ORDINANZA N. 154

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n.344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -- recte: 6 marzo 1992, n. 216 -- (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sul ricorso proposto da Paladino Cesare contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 813 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1995;

visto l'atto di costituzione di Paladino Cesare nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute, la Corte di conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, ma pervenuta alla Corte l'8 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego),convertito,con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,n.37,e del decreto-legge 24novembre1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216 -- recte: 6 marzo 1992, n. 216 -- (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989;

che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito, ma fuori termine, il generale Cesare Paladino;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che questa Corte, da ultimo con l'ordinanza n. 34 del 1996, ha già dichiarato manifestamente inammissibile identica questione prospettata dalla stessa autorità rimettente;

che questaCorte,neldichiararemanifestamente inammissibile la questione, ha rilevato che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del sistema, in quanto si rende così impossibile l'identificazione delle disposizioni cui riferirela denuncia;

che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1996.