Ordinanza n. 150 del 1996

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ORDINANZA N. 150

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Manicone Maria Rosaria, iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, nel corso del procedimento penale nei confronti di Manicone Maria Rosaria per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato alcune piante di canapa indiana, il Tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio (con ordinanza dell'11 ottobre 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 75 del cit. d.P.R. n.309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - venga punita soltanto con sanzioni amministrative, se finalizzata all'uso personale della sostanza;

che secondo il Tribunale rimettente vi sarebbe la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato;

che la finalità dell'uso personale costituisce unico discrimine tra l'illecito penale e quello amministrativo, indipendente dal tipo di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente;

che, quindi, il rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi non più esistenti, comporta - secondo il giudice rimettente - che debba equipararsi la coltivazione alle altre condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori indicati nella medesima norma, sicché la perdurante incriminazione della coltivazione costituisce oggi una non più giustificata diversità di trattamento sanzionatorio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata perché già decisa da questa Corte con sentenza n.360 del 1995.

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 360 del 1995, ha già ritenuto non fondata tale questione ritenendo in particolare la non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di trattamento;

che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993 n.171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.