Ordinanza n. 149 del 1996

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ORDINANZA N. 149

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) promossi con le ordinanze emesse: 1) l'8 febbraio 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da Fattorusso Sebastiano contro A.T.A.C.S. iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 12 maggio 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Sambo Antonio contro il Ministero delle Finanze ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che con ordinanza dell'8 febbraio 1995 il Tribunale amministrativo regionale della Campania - nel corso del giudizio promosso da Fattorusso Sebastiano, già condannato per il reato di peculato continuato e sospeso cautelativamente dal servizio, avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Azienda Trasporti Autofiloviari Consorzio Salernitano (ATACS), sua datrice di lavoro, sulla sua diffida a provvedere alla sua riammissione in servizio per essere decorso il termine di durata della sospensione - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede per la pubblica amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente - già sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato - alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione;

che - secondo il Tribunale rimettente - la disposizione censurata è irragionevole per il fatto di porre sul medesimo piano tutti i tipi di reato a prescindere alla loro diversa gravità, senza tener conto se vi sia già stata, o meno, una pronuncia, ancorché non passata in giudicato, e senza operare alcuna distinzione in ordine alla posizione, più o meno responsabile o rappresentativa, ricoperta dal dipendente imputato;

che la norma censurata si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché sarebbe inficiato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

che inoltre vi sarebbe violazione dell'art. 4 della Costituzione in quanto la norma censurata darebbe facoltà ad un cittadino di svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di dignità e di capacità;

che analoga questione di costituzionalità della medesima disposizione censurata è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con ordinanza del 12 maggio 1995 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata con sentenza n. 447 del 1995;

che, in particolare, questa Corte ha riconosciuto - come strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni dell'amministrazione - la possibilità per la stessa di ricorrere alla sospensione facoltativa di cui all'art. 92, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che non è esclusa, né preclusa, dal precedente ricorso alla sospensione cautelare ex art. 91 del d.P.R. n.3 del 1957 cit.;

che i Tribunali rimettenti non introducono argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura;

che, quindi, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania e dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze trascritte in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.