Sentenza n. 146 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 146

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)", promosso con ordinanza emessa il 27 maggio e 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità nei confronti di Filippo Maria Pandolfi ed altro, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Filippo Maria Pandolfi e di Calogero Mannino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Filippo Maria Pandolfi, Giulio Correale per Calogero Mannino e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 27 maggio - 17 giugno 1994 la Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)", in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione, nonché per eccesso di potere legislativo.

La norma impugnata prevede che gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di "prelievo supplementare" sul latte di vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su tutto il territorio nazionale.

L'ordinanza di rimessione pone in luce che il Procuratore generale della Corte dei conti, con citazione in data 21 marzo 1991, aveva iniziato azione di responsabilità nei confronti degli ex ministri dell'agricoltura Filippo Maria Pandolfi (in carica nel periodo 1984-1987) e Calogero Mannino (in carica nel 1988), deducendo l'omessa applicazione in Italia del regime delle "quote latte" previsto dalla normativa comunitaria (in particolare, dai regolamenti del Consiglio CEE n. 804/68, come modificato dal n. 856/84, e n. 857/84, nonché dal regolamento della Commissione n. 1371 /84) che, per contenere gli eccessi di produzione nel settore lattiero-caseario, hanno introdotto, come sanzione finanziaria, il c.d. "prelievo supplementare" sulle quantità di latte eccedenti la quota di produzione assegnata ai vari paesi. La mancata applicazione del prelievo supplementare per gli anni successivi al 1984 ha comportato una condanna dello Stato italiano da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 17 giugno 1987), con il conseguente addebito allo stesso, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, della somma di £ 77.558.842.190, riferita all'omessa riscossione del prelievo negli anni 1985-86 e 1986-87. Di tale importo sono stati chiamati a rispondere, a titolo di danno erariale, gli ex ministri Pandolfi e Mannino, in quanto ritenuti responsabili della omessa applicazione dei regolamenti comunitari.

Senonché, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la legge 10 luglio 1991, n. 201, che, con l'art. 1, comma 3, ha fatto decorrere dal periodo 1991-92 l'applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare.

In conseguenza di tale nuova disciplina, la difesa dei due ex ministri ha eccepito l'insussistenza del danno erariale ed il conseguente venir meno del presupposto dell'azione di responsabilità.

La Corte dei conti ritiene, pertanto, rilevante la questione di costituzionalità prospettata, non potendo decidere indipendentemente da essa in ordine all'azione di responsabilità che è stata iniziata.

Per quanto concerne il merito della stessa questione l'ordinanza prospetta più profili di incostituzionalità.

In primo luogo, risulterebbe violato l'art. 10, primo comma, della Costituzione, secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, dal momento che l'art. 1, comma 3, della legge n. 201 del 1991, avendo fatto decorrere il prelievo supplementare sul latte di vacca a partire dal periodo 1991-92, si sarebbe posto in contrasto con i regolamenti comunitari che hanno disciplinato tale prelievo (regolamenti del Consiglio n. 856/84 e 857/84; regolamento della Commissione n. 1371/84).

In secondo luogo la norma impugnata, per il fatto di comportare l'esclusione di un danno erariale e, quindi, di porre nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzata a carico di soggetti determinati, integrerebbe un'ipotesi di eccesso di potere legislativo.

Dopo aver richiamato l'orientamento dottrinale favorevole a includere nel sindacato di legittimità delle leggi anche il controllo sull'eccesso di potere legislativo conseguente dalla violazione di principi impliciti nel sistema costituzionale, l'ordinanza rileva che, nella specie, l'eccesso di potere viene a configurarsi sotto il profilo dello sviamento, come "vizio del falso scopo" ovvero come "falsità di causa e falsità di fine".

Infine, la norma impugnata verrebbe a violare: a) l'art. 3 della Costituzione, "in quanto la disposizione di legge che ponga nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa contrasta con il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge"; b) l'art. 24 della Costituzione, "in quanto la disposizione di legge che pone nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzatasi in concreto appare lesiva del diritto del Procuratore generale della Corte dei conti ad agire in giudizio per la tutela del diritto dell'erario al risarcimento dei danni"; c) l'art. 97 della Costituzione, "in quanto la medesima disposizione esclusiva della responsabilità amministrativa appare in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione che devono presiedere all'organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione".

2.- Si è costituito in giudizio l'ex ministro Filippo Maria Pandolfi per chiedere che questa Corte dichiari la questione sollevata irrilevante ovvero manifestamente infondata.

3.- Si è pure costituito l'ex ministro Calogero Mannino per chiedere che la Corte dichiari la questione inammissibile o infondata.

Secondo la difesa del Mannino, con riferimento all'art. 10 della Costituzione, la questione sarebbe inammissibile sotto due profili: in primo luogo perché sarebbe errato il richiamo al parametro costituzionale, essendo pacifico che il contrasto tra diritto interno e diritto comunitario non è regolato dall'art. 10, ma dall'art. 11 della Costituzione; in secondo luogo perché, in caso di contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, si porrebbe un problema di disapplicazione e non di costituzionalità.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, si sottolinea, poi, che il giudice rimettente ha omesso di motivare sotto il profilo della disparità di trattamento e si afferma la ragionevolezza della norma in quanto diretta a tutelare determinati interessi.

Neppure fondato sarebbe il dubbio di costituzionalità dedotto con riferimento all'art. 24 della Costituzione. Al riguardo si sostiene che non esiste un diritto di tutela giurisdizionale riferibile ad un organo singolo quale il Procuratore generale della Corte dei conti e che, se esiste un diritto all'integrità dell'erario, questo può essere bilanciato, da parte del legislatore, con quello della produzione nazionale.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, proprio l'osservanza del principio di buon andamento avrebbe indotto il legislatore, nella ponderazione degli interessi, a considerare prevalente quello di attribuire stabilità agli assetti della produzione, così come si sono consolidati nel tempo.

Inoltre, la difesa del Mannino si sofferma sull'inesistenza dell'eccesso di potere legislativo, dal momento che mancherebbe il presupposto per costruire l'attività legislativa che, in quanto politica, è libera nel fine, come attività discrezionale, vincolata nel fine.

La stessa difesa sottolinea, infine, la valenza politica delle scelte che vennero operate dal ministro, avendo dovuto questi provvedere a conciliare la disciplina comunitaria, che penalizzava l'economia italiana - fondandosi anche sopra una inesatta rilevazione della produzione lattiera - con le esigenze di quest'ultima. Ciò sarebbe confermato dai rapporti, a vari livelli politici, tra l'Italia e gli organi comunitari e dall'ottenimento, infine, dell'aumento della quota latte assegnata all'Italia.

4.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

In primo luogo non sussisterebbe alcun contrasto con l'art. 10 della Costituzione, dal momento che tale articolo riguarda solo le norme internazionali consuetudinarie e non quelle comunitarie. Inoltre, sarebbe insussistente la denunciata incostituzionalità per eccesso di potere legislativo - sotto i profili degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - perché la norma di diritto sostanziale che regola una situazione, anche pregressa, senza violare un giudicato né modificare il contenuto di una sentenza non sottrae al giudice alcuna controversia, ma gli fornisce il diritto che egli deve applicare.

5.- In prossimità dell'udienza, la difesa dell'on. Filippo Maria Pandolfi ha presentato un'ampia memoria, dove si ricostruisce l'intera vicenda dell'applicazione delle quote latte in Italia.

In tale memoria si rileva, in particolare, come il sistema delle quote latte, adottato a partire dal 1984 per il contenimento della produzione di latte in ambito comunitario, si fosse rivelato fin dall'inizio particolarmente svantaggioso per l'Italia: sia in quanto volto a favorire i paesi eccedentari (mentre l'Italia è tra i paesi deficitari), sia per essere stata la quota italiana stabilita sulla base di dati statistici inattendibili e quindi ampiamente inferiore alla produzione effettiva. Inoltre, il sistema delle quote individuali (relative alle singole aziende), adottato da tempo nei paesi eccedentari per il regime degli ammassi, si presentava di attuazione particolarmente difficile in Italia, data l'estrema frammentazione dei centri di produzione.

Per queste ragioni, che impedivano al Governo italiano di accettare una diminuzione della produzione pari a quella imposta ai paesi eccedentari, il ministro Pandolfi, agendo sempre su indicazioni del Governo, aveva condotto una lunga trattativa in sede comunitaria. Tale azione consentiva di ottenere adattamenti dei criteri di determinazione delle quote, un aumento del quantitativo assegnato all'Italia ed una deroga alle ulteriori limitazioni di produzione stabilite con il regolamento CEE n. 775/1987.

La conclusione di questo processo conduceva, in sede nazionale, all'approvazione delle leggi n. 201 del 1991 e n. 468 del 1992, attraverso cui si è provveduto alla graduale attuazione della normativa comunitaria; in sede comunitaria, all'aumento del quantitativo globale di produzione concesso all'Italia con il regolamento CEE n. 1560/93.

L'azione negoziale del ministro - prosegue la memoria - ha avuto sempre il pieno sostegno del Governo e del Parlamento (come dimostrato dai dibattiti parlamentari, oltre che dalle due leggi richiamate) ed ha consentito di evitare un grave danno all'economia nazionale, quale si sarebbe prodotto ove le statuizioni comunitarie fossero state pedissequamente attuate.

La memoria si sofferma poi sulle singole censure di costituzionalità rivolte alla norma impugnata.

Per quanto riguarda quella basata sull'art. 10 della Costituzione, si afferma che non vi è stata alcuna violazione dei regolamenti comunitari e che, comunque, è improprio il richiamo a tale norma, in quanto la preminenza delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano è garantita non dall'art. 10, ma dall'art. 11.

Per quanto riguarda la censura di eccesso di potere legislativo, la difesa del Pandolfi rileva come la legge n. 201 del 1991 rappresenti una tappa di un lungo itinerario, relativo all'atteggiamento dell'Italia nei confronti del regime comunitario delle quote latte ed ispirato all'esigenza politica di rinegoziare questo regime.

Tale legge - completata dalla successiva legge n. 468 del 1992, nata nel quadro di un accordo con la Commissione CEE - non tendeva ad adottare una sanatoria per i ministri ma soltanto a determinare, per esigenze dell'economia nazionale, il subentro dello Stato ai produttori negli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari. Essa, pertanto, ha rappresentato un momento di convalida parlamentare della politica agricola costantemente perseguita dall'Italia.

La memoria contesta, poi, la fondatezza della censura riferita all'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata non porrebbe nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa perché, nella specie, non sarebbe configurabile una responsabilità amministrativa, né vi sarebbe stato alcun danno, dovendosi considerare gli atti compiuti dal ministro come atti politici (o di alta amministrazione) e non potendosi configurare come sanzione l'importo addebitato all'Italia.

Si osserva, inoltre, che nella disposizione impugnata non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento, dal momento che la scelta legislativa corrisponderebbe ad esigenze di un settore dell'economia, e non sarebbe volta a beneficio degli ex ministri, ma dei produttori di latte.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 24, oltre a ribadire che non è configurabile alcuna responsabilità amministrativa, si rileva che la disposizione impugnata non comprimerebbe in alcun modo il diritto d'azione del Procuratore della Corte dei conti, che può continuare ad esercitare l'azione in tutti i casi in cui sussistano gli estremi per la configurazione di una responsabilità per danno erariale.

Si esclude, infine, la violazione dell'art. 97, dal momento che proprio l'osservanza del principio di buon andamento avrebbe indotto il legislatore alla ponderazione tra diversi interessi operata con la norma impugnata.

Considerato in diritto

1.- La Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201, dove si stabilisce che "gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a partire dal periodo 1991-92 su tutto il territorio nazionale".

Ad avviso del giudice rimettente tale disposizione - per il fatto di aver differito l'inizio dell'applicazione della normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare sul latte di vacca e, conseguentemente, di avere sanato la responsabilità amministrativa dei soggetti (ministri dell'agricoltura) tenuti a tale applicazione - sarebbe incostituzionale: a) per violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i regolamenti del Consiglio (nn. 856/84 e 857/84) e della Commissione CEE (n.1371/84), che hanno imposto il prelievo supplementare a partire dal 1984; b) per eccesso di potere legislativo, sotto il profilo dello sviamento - o del vizio del fine o della causa - per avere la stessa disposizione posto nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzatasi a carico di soggetti determinati; c) per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal momento che la disposizione in questione: - risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; - verrebbe a limitare il potere di azione del Procuratore generale della Corte dei conti ad agire in giudizio per la tutela del diritto dell'erario al risarcimento del danno; - verrebbe a contrastare con i principi di buon andamento e di imparzialità che devono ispirare l'organizzazione della pubblica amministrazione.

2.- La questione non è fondata.

Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, va preliminarmente rilevato che - indipendentemente dalla valutazione sull'effettiva sussistenza di un contrasto tra la norma impugnata e la normativa comunitaria - il parametro costituzionale si presenta, nella specie, erroneamente invocato.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha avuto modo di affermare come l'art. 10, primo comma, della Costituzione, nel richiamare, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, le "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", abbia inteso riferirsi soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (v. sentenze n. 15 del 1996, n. 323 del 1989, n. 157 del 1987; ordinanze n. 75 del 1993, n. 496 del 1991). Devono, pertanto, ritenersi escluse dalla sfera di operatività dell'art. 10, primo comma, della Costituzione le norme del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità europee che, in quanto pattizie, trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranità richiamate, al fine di consentire la partecipazione dell'Italia ad organizzazioni di natura sovranazionale, dall'art. 11 della Costituzione (v. sentenze nn. 96 del 1982, 81 del 1979, 183 del 1973). Conseguentemente, anche l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, che viene nella specie denunciata, non può essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, primo comma, bensì a quello dell'art. 11 della Costituzione.

Sotto il profilo in esame la questione dev'essere, pertanto, dichiarata infondata, stante la non pertinenza del parametro richiamato.

3.- Infondata si presenta anche la censura prospettata in relazione al vizio di eccesso di potere legislativo sotto il profilo dello sviamento: vizio che discenderebbe dal fatto che la norma impugnata, al di là del suo apparente contenuto dispositivo, sarebbe stata adottata soltanto al fine di sottrarre determinati soggetti (ex ministri) ad una responsabilità amministrativa già maturata e, conseguentemente, al giudizio per danno erariale attivato contro gli stessi dalla Procura generale della Corte dei conti.

L'esame di tale censura - che comporta, nella sostanza, un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata riconducibile al profilo dell'art. 3 della Costituzione - richiede un breve richiamo alle vicende che hanno condotto all'adozione della legge 10 luglio 1991, n. 201, e, successivamente, della legge 26 novembre 1992, n. 468, che (anche se in parte derogata dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che ha convertito il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727) ha comportato il definitivo assetto della disciplina attuativa dei regolamenti comunitari relativi alla materia delle quote latte e del prelievo supplementare.

Come risulta dai lavori preparatori di tali leggi e dagli atti governativi richiamati nelle memorie delle parti, il Governo italiano - dopo l'approvazione del regolamento del Consiglio CEE n. 856 del 1984, che introduceva il prelievo supplementare a carico dei produttori di latte - aveva adottato, anche sulla scorta di indirizzi espressi in sede parlamentare, una linea di politica agraria diretta a rinegoziare con le autorità comunitarie sia la misura della quota latte spettante all'Italia sia le modalità applicative del prelievo supplementare. Questo indirizzo veniva giustificato con l'esigenza di tutelare gli interessi della produzione nazionale (una produzione, a differenza di quella di altri paesi, non eccedentaria ma deficitaria), nonché con la necessità di aumentare l'importo della quota latte assegnata, in quanto calcolata sulla base di dati statistici non più rispondenti alla realtà produttiva. A questo si aggiungeva la difficoltà di calcolare il prelievo supplementare da applicare ai singoli produttori, stante il numero elevatissimo dei centri di produzione - per lo più di dimensioni modeste - operanti nel territorio nazionale.

L'azione del Governo si svolgeva nell'arco di più anni e, attraverso complesse trattative, conduceva a risultati graduali (come l'aumento della quota assegnata e la riduzione dell'importo complessivo dei prelievi supplementari non percepiti nei vari anni), ma non impediva la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee per violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari (sentenza 17 giugno 1987), con il conseguente addebito, in sede di liquidazione dei conti del FEOGA, degli importi complessivi non riscossi a titolo di prelievo supplementare.

Nella fase conclusiva di questa vicenda interveniva la legge n. 201 del 1991, dove si stabiliva: a) di far decorrere dal periodo 1991-92 il nuovo termine per applicare il prelievo supplementare su tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 3); b) di trattenere le somme eventualmente percepite a titolo di prelievo negli anni precedenti (art. 1, comma 4); c) di imputare alla gestione finanziaria dell'AIMA i saldi contabili con la Comunità europea derivanti dal calcolo del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1987-88 al 1990-91 (art. 1, comma 9).

A tale disciplina parziale seguiva quella organica introdotta con la legge n. 468 del 1992 - adottata a seguito degli sviluppi della trattativa condotta dal Governo in sede comunitaria - dove si poneva una regolamentazione completa delle quote latte e del prelievo supplementare, destinata a prendere vigore dal periodo 1993-94. Quest'ultima legge, tra l'altro, qualificava, sempre con riferimento al settore lattiero-caseario, il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, "anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria", come atto di indirizzo di politica agraria (art.12, comma 1).

Da questi dati emerge che la disciplina introdotta con la legge n. 201 del 1991 - e poi completata con legge n. 468 del 1992 - è stata determinata da scelte politiche adottate in sede parlamentare e governativa e destinate, da un lato, a graduare nel tempo l'attuazione della normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare (che veniva messa a regime solo a decorrere dal periodo 1993-94), dall'altro, ad imputare alla gestione finanziaria dell'AIMA le conseguenze economiche della responsabilità assunta dallo Stato verso la Comunità in relazione a tale ritardo.

Risulta, pertanto, evidente che anche la norma impugnata va ricondotta a questo quadro, che concorre a qualificarla non come norma di sanatoria per responsabilità amministrative imputabili a singoli ministri in relazione a comportamenti omissivi bensì come scelta legislativa volta ad evitare che, nelle more della trattativa condotta dal Governo con gli organi comunitari, ricadessero sui singoli produttori le conseguenze della responsabilità che lo Stato aveva ritenuto di assumere verso la Comunità.

Tutto questo conduce, dunque, a escludere che la norma impugnata - correttamente inquadrata nell'indirizzo politico che ha concorso a determinarla - possa ritenersi incostituzionale per il fatto di aver perseguito un fine diverso da quello desumibile dal suo contenuto dispositivo o, comunque, viziato sul piano della ragionevolezza.

4.- Anche le censure sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione non sono fondate.

Per quanto concerne il richiamo all'art. 3 della Costituzione, non sussiste alcun elemento che possa indurre a riferire alla norma impugnata la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento. La norma ha, infatti, valenza generale, mentre nell'ordinanza non viene richiamato alcun termine di riferimento cui comparare la disciplina adottata.

Parimenti non può configurarsi da parte della disposizione impugnata una lesione dell'art. 24 della Costituzione, dal momento che il diritto di azione spettante al Procuratore generale della Corte dei conti a difesa dell'erario non comporta l'immutabilità delle norme di diritto sostanziale destinate a operare come presupposto per l'esercizio di tale diritto. E questo tanto più ove al mutamento di diritto sostanziale si pervenga - come è accaduto nella fattispecie in esame - prima dell'accertamento definitivo della responsabilità dei soggetti intimati.

Inconferente si prospetta, infine, la censura formulata con riferimento all'art. 97 della Costituzione, ove si consideri che la norma impugnata, per l'obiettivo perseguito, mentre è destinata a incidere nell'assetto del mercato dei prodotti lattiero-caseari, appare estranea alla sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici cui attiene il parametro costituzionale invocato.

PER QUESTI MOTIVI

CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.