Ordinanza n. 138 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 138

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, promossi con ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Firenze e con due ordinanze emesse il 17 giugno 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 481, 692 e 693 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso di tre distinti procedimenti penali a carico di Achleitner Reimhard, Bekir Fetié e Ramadani Femi, imputati del reato di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, il Pretore di Firenze ha sollevato, una volta quale giudice del dibattimento e altre due quale giudice per le indagini preliminari, altrettante questioni di costituzionalità della suddetta norma incriminatrice;

che la contravvenzione punitiva della mendicità, come osserva il giudice a quo, è posta a tutela dei beni giuridici della tranquillità e del decoro della civile convivenza;

che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicità aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui s'impieghino minori (art. 671);

che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;

che in tali ipotesi la mendicità si risolverebbe, infatti, in una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata sul sentimento della carità;

che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena;

che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a soggetti che si trovino in condizioni del tutto diverse senza tener conto della peculiare situazione di coloro che manchino dei mezzi di sostentamento per ragioni non imputabili alla propria condotta;

che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione sollevata.

CONSIDERATO che, concernendo identica questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.