Sentenza n. 129 del 1996

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SENTENZA N. 129

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Senato della Repubblica notificato il 23 gennaio 1996, depositato in Cancelleria il 1° febbraio 1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza emessa il 16 ottobre 1995 dal Tribunale di Palermo - sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro, nel procedimento penale pendente nei confronti del sen. Carmine Mancuso, con la quale è stata rigettata l'eccezione di improcedibilità proposta dai suoi difensori in relazione alla dichiarazione di insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - delle opinioni espresse dallo stesso sen. Mancuso, deliberata dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 settembre 1995, ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 1996.

Visti gli atti di intervento della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica e Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a gravi delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso, riferendosi ai soccorsi prestati all'agente di scorta Lenin Mancuso, rimasto mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova, profferì la seguente frase nei confronti del questore dott. Bruno Contrada: "Contrada fa sì che gli agenti non lo soccorrano, infatti viene soccorso semplicemente molto tempo dopo quando era molto più dissanguato: era come se gli mettesse la mano in bocca per cercare di non farlo respirare". Per queste parole è stato querelato dalla persona offesa per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, secondo comma, cod.pen.

Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., sul riflesso che l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del processo.

Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al Presidente del Senato, e da questi al Presidente della Giunta della elezioni e delle immunità parlamentari. In data 21 luglio 1995 il Presidente del Senato comunicò al Presidente della Sezione dei GIP di Palermo la delibera della Giunta di richiedere copia degli atti processuali ai sensi dell'art. 3 del decreto legge, nel frattempo più volte reiterato fino al d.l. 7 luglio 1995, n. 276, in vigore a questa data. Nella seduta del 20 settembre 1995 il Senato deliberò di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal sen. Mancuso, e il Presidente ne informò, con lettera di pari data, il Presidente della Sezione II penale del Tribunale di Palermo.

Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo - ritenuto che l'art. 68, primo comma, Cost., prevede una condizione di non punibilità, e non semplicemente, di procedibilità, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 129, comma 2, e 469 cod.proc.pen., i quali non contemplano tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento la non punibilità dell'imputato - ha disposto "procedersi al dibattimento, dovendo peraltro trovare tutela l'interesse dell'imputato all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato".

A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9 novembre 1995, ha deliberato di sollevare conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Palermo davanti alla Corte costituzionale.

2. - Nel ricorso, depositato il 28 dicembre 1995 - premesso che il conflitto è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, il Senato essendo organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., sia sotto il profilo oggettivo, trattandosi di rivendica di un potere costituzionalmente garantito - si sostiene nel merito (riproducendo l'opinione espressa dal Presidente della Giunta nel trasmettere la proposta di deliberazione al Presidente del Senato) che "nel momento in cui interviene la dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera competente, il procedimento deve immediatamente cessare: la prosecuzione dello stesso procedimento implicherebbe, infatti, che l'autorità giudiziaria continui ad assoggettare al suo sindacato opinioni che non possono essere soggette a sindacato a norma del dettato costituzionale".

Ad avviso del ricorrente il diniego di proscioglimento immediato del sen. Mancuso lede le prerogative del Senato in quanto, senza contestare il merito della delibera di insindacabilità, afferma tuttavia la necessità del dibattimento per pervenire alla dichiarazione di non punibilità dell'imputato. Si obietta che l'art. 68, primo comma, Cost., non tanto prevede una condizione di non punibilità, quanto qualifica il comportamento ricadente nel suo ambito normativo come fatto non previsto dalla legge come reato, di guisa che la declaratoria di proscioglimento avrebbe dovuto essere immediatamente pronunciata a norma dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen., mentre nessuna attinenza nella specie ha l'art. 469 dello stesso codice.

Conclusivamente il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso mediante dichiarazioni rese durante la trasmissione televisiva sopra rammentata, e conseguentemente di annullare la citata ordinanza 16 ottobre 1995 del Tribunale di Palermo.

3. - Nel giudizio preliminare di delibazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale, con ordinanza 11/12 gennaio 1996, n. 6, ha dichiarato ammissibile il ricorso, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al Senato e la notifica della medesima insieme col ricorso al Tribunale di Palermo.

4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Senato della Repubblica con una memoria in cui riprende e sviluppa, con riguardo alle sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, gli argomenti esposti nel ricorso, precisando che, di fronte a una pronuncia della Camera di appartenenza nel senso dell'applicabilità dell'art. 68 Cost., "l'autorità giudiziaria, anche se ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ha soltanto la possibilità di contestare davanti a questa Corte i vizi in procedendo o la manifesta illogicità della decisione della Camera. Ma ove non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione, l'esito del procedimento pendente a carico del parlamentare non può che essere determinato dalle valutazioni effettuate dalla Camera di appartenenza". Questo principio mette fuori causa il combinato disposto degli artt. 129, comma 2, e 469 cod.proc.pen., sul quale il Tribunale di Palermo ha ritenuto di fondare il provvedimento impugnato.

5. - Ha spiegato intervento volontario la Camera dei deputati con atto depositato il 6 febbraio 1996, sulla base della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1996. L'interveniente si ritiene legittimato a stare in giudizio in ragione della riferibilità indivisibile dell'art. 68, primo comma, Cost., della cui applicabilità si controverte, sia ai componenti della Camera dei deputati che ai componenti del Senato, e si richiama all'ordinanza n. 470 del 1995 che tale legittimazione ha riconosciuto. Nel merito fa proprie le argomentazioni e le conclusioni dedotte dalla difesa del Senato, integrandole con una diffusa citazione della sentenza 12 marzo 1983 delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, a sostegno della tesi che la norma costituzionale esclude in radice la tutela giuridica, e quindi giurisdizionale, degli interessi dei terzi, così che il giudice non dovrebbe pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato, ma semplicemente dichiarare la propria carenza di giurisdizione.

Nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 la Corte si è riservata di decidere sull'ammissibilità dell'intervento insieme col merito della causa.

Considerato in diritto

1. - Come risulta dalla narrativa di fatto, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Palermo chiedendo a questa Corte di statuire che "spetta ad esso Senato affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Carmine Mancuso, mediante dichiarazioni rese durante lo svolgimento della trasmissione televisiva, messa in onda il 12 maggio 1993 sulla rete Canale 5; e conseguentemente di annullare l'ordinanza, in data 16 ottobre 1995, del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa dell'imputato, in relazione al procedimento per il reato di diffamazione, ex art. 595 cod.pen., pendente davanti a tale Tribunale".

2. - Sciogliendo la riserva formulata dalla Corte nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996, occorre dichiarare preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento in causa spiegato dalla Camera dei deputati. E' vero che il presente conflitto riguarda i poteri del Senato e dell'autorità giudiziaria in ordine a un comportamento di un membro del primo, e come tale parrebbe non interessare l'altro ramo del Parlamento. Ma la materia del contendere è costituita dalla posizione - assunta dal provvedimento giudiziale impugnato - contrastante con la qualificazione giuridica della deliberazione del Senato come causa immediatamente impeditiva della prosecuzione del procedimento penale pendente a carico del senatore Carmine Mancuso. E'incontestabile l'interesse comune dei due rami del Parlamento a ottenere una sentenza che affermi l'inerenza di tale effetto alla prerogativa parimenti attribuita ai loro membri dalla norma costituzionale, ristabilendo gli equilibri costituzionali messi in gioco, al di là del singolo caso, dal conflitto di attribuzione.

3. - Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con le sentenze nn. 1150 del 1988 e 443 del 1993, ha interpretato l'art. 68, primo comma, Cost., nel senso che esso attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Qualora reputi che la delibera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, sia il risultato di un esercizio non corretto del potere - per vizi in procedendo oppure per omessa o erronea valutazione dei suoi presupposti, in particolare per manifesta estraneità della condotta del parlamentare al concetto di "opinione" o di "esercizio delle funzioni" -, il giudice, al quale si è rivolta la persona lesa dalle dichiarazioni diffamatorie contestate, può soprassedere alla dichiarazione immediata di applicabilità dell'art. 68 sollevando conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, con effetto sospensivo del giudizio pendente davanti a lui.

Questa interpretazione della norma costituzionale, alla quale si è conformato l'art. 2, comma 8, del d.l. 12 marzo 1996, n. 116, non è stata rispettata dal Tribunale. Pur senza contestare la valutazione espressa dal Senato - contraria a quella dell'ordinanza 10 maggio 1994 del giudice per le indagini preliminari, che aveva dichiarato la manifesta infondatezza dell'eccezione di applicabilità dell'art. 68 Cost. - il Tribunale, con l'ordinanza 16 ottobre 1995, ha disposto la celebrazione del dibattimento motivando con due argomenti: a) la condizione di non punibilità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., non rientra tra le ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento contemplate dagli artt. 129, comma 2, e 469 cod.proc.pen.; b) deve trovare tutela l'eventuale interesse del querelante (per evidente svista designato nel testo dell'ordinanza come "imputato") all'accertamento della sua totale estraneità ai fatti di reato attribuitigli.

Il primo argomento deduce la regola di decisione dalla qualificazione dogmatica tradizionale dell'irresponsabilità sancita dall'art. 68 come una figura di immunità personale avvicinabile alla condizione di non punibilità: tesi non pacifica, alla quale si contrappone la tesi della natura oggettiva dell'irresponsabilità, che ravvisa nell'art. 68 una causa di esclusione dell'illecito. Ma, quale che sia la dottrina preferibile circa la natura dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è certo che alla deliberazione della Camera di appartenenza che la riconosce è coessenziale l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni. A ben vedere, nel caso di procedimento penale già avviato, non è nemmeno in questione l'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. L'obbligo del giudice - quando non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione - di dichiarare immediatamente, in ogni stato e grado del processo, la causa di irresponsabilità dell'imputato, affermata dalla Camera di appartenenza, discende direttamente dalla norma costituzionale.

L'argomento sub b) è lo stesso argomento sub a) riformulato in termini sostanziali. Esso rovescia il bilanciamento di interessi operato dal legislatore costituente. A tutela del principio (corrispondente a un interesse generale della comunità politica) di indipendenza e autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 Cost. sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni. Questa prerogativa dei membri del Parlamento, poiché costituisce, sul piano del diritto sostanziale, una causa di irresponsabilità dell'autore delle dichiarazioni contestate, comporta, sul piano processuale, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di prendere atto della deliberazione parlamentare e di adottare le pronunce conseguenti.

Il solo rimedio è dato dalla possibilità di controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della deliberazione: controllo che il giudice può promuovere col mezzo del conflitto di attribuzione, ancora proponibile nel caso in esame, non essendo previsto alcun termine dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in danno del dott. Bruno Contrada; conseguentemente annulla l'ordinanza emessa dal detto Tribunale in data 16 ottobre 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.