Ordinanza n. 114 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 114

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 431, lettere a) e b), del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare nel procedimento penale a carico di Recanatese Rodolfo, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che il Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, 431, lettere a) e b), nonché del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consentono l'utilizzazione, ai fini dell'accertamento dei fatti in esso affermati, del verbale contenente la denuncia-querela, in caso di decesso del querelante;

che il giudice a quo premette che, a seguito del decesso della persona offesa la quale non è stata sentita né dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale, né dal pubblico ministero ex art. 362 del codice medesimo l'unica fonte di prova dei fatti è costituita dalle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela;

che tuttavia tale atto, prosegue il remittente, è stato allegato al fascicolo per il dibattimento, ex art. 431, lettera a), del codice di procedura penale, al limitato fine della verifica della procedibilità dell'azione penale; né sarebbe possibile convocare gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno raccolto le dichiarazioni, poiché la parte offesa, nel momento in cui ha presentato la querela, non assumeva la qualità di testimone;

che la querela, osserva ancora il remittente, non può essere utilizzata a fini probatori neanche in base al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, in quanto la prima e la seconda disposizione presuppongono che la parte abbia già deposto in sede dibattimentale, "mentre la terza ... fa espresso riferimento alla lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare (e quindi è del tutto inconferente nella fattispecie, trattandosi di rito pretorile)";

che, in conclusione, il giudice a quo impugna le seguenti norme del codice di procedura penale: a) art. 195, comma 4, nella parte in cui non prevede la possibilità di assumere come teste indiretto l'agente che raccolse la querela, non avendo il querelante all'epoca la qualità di "testimone"; b) art. 431, lettere a) e b), nella parte in cui non prevede che, nella fattispecie, il verbale de quo sia ab origine inserito nel fascicolo per il dibattimento come atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria, ai sensi della lettera b) (e quindi utilizzabile), e non già come mero atto relativo alla procedibilità, ai sensi della lettera a); c) combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512, nella parte in cui non prevede che il predetto verbale sia in qualche modo acquisito al fascicolo del dibattimento e quindi utilizzato per l'accertamento dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata.

CONSIDERATO che l'art.195, comma 4, del codice di procedura penale è stato espunto dall'ordinamento con la sentenza di questa Corte n. 24 del 1992, per cui la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, in ordine alle altre censure, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, qualora, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti l'impossibilità di ripetizione del contenuto dell'atto di querela, deve trovare applicazione l'art. 512 del codice di procedura penale, sulla base della considerazione che, nell'ambito degli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria dei quali, ai sensi di detta norma , il giudice, a richiesta di parte, dispone darsi lettura, rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalla stessa, quale appunto una spontanea dichiarazione di querela;

che pertanto la questione relativa agli artt. 431, lettere a) e b), nonché al combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale va dichiarata manifestamente infondata, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lettere a) e b), e del combinato disposto degli artt. 500, 503 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al mare, con l'ordinanza medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.