Ordinanza n. 91 del 1996

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ORDINANZA N.91

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1995 dal Pretore di Nocera Inferiore, nel procedimento civile vertente tra Pagano Bartolomeo e Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni, iscritta al n. 460 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Pagano Bartolomeo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che nel corso di un giudizio promosso da Pagano Bartolomeo nei confronti delle Ferrovie dello Stato -- Società di trasporti e di servizi per azioni (già Ente Ferrovie dello Stato e, prima ancora, Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) -- per il riconoscimento della sussistenza di una malattia professionale (ipoacusia da rumori), il Pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, su eccezione della società resistente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, quarto comma, della Costituzione, dell'art. 21, quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato);

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, nel consentire in via transitoria, ma di fatto stabilmente in considerazione della mancata approvazione della legge di riforma del generale trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, che le prestazioni previdenziali per i dipendenti della società per azioni Ferrovie dello Stato, ivi compresa l'erogazione della rendita per malattia professionale o infortunio sul lavoro, siano poste a carico della società stessa, sarebbe divenuta, a seguito della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, costituzionalmente illegittima, in quanto l'art. 38, quarto comma, della Costituzione, stabilisce che ai compiti previsti dall'art. 38 provvedano "organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato";

che si è costituito nel presente giudizio il ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione e prospettando la necessità della consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 127, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale esclude dalla assicurazione infortuni presso l'INAIL i dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (oggi Ente Ferrovie dello Stato);

che è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, anche alla luce del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1994, con il quale è stata approvata la delibera del 19 gennaio 1994, n. 11, del Commissario straordinario dell'INAIL che introduce una nuova voce di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente dell'Ente Ferrovie S.p.a.

CONSIDERATO che successivamente alla ordinanza con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio è intervenuto il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e in materia previden-ziale), il quale, all'art. 2, comma 13 (riproduttivo dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, non convertito), così dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alla manifestazione di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché possa valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nocera Inferiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.