Sentenza n. 81 del 1996

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SENTENZA N.81

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce nei procedimenti civili vertenti tra ABITA.RE s.r.l. ed altra e Comune di Nardò, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

 

In due giudizi riuniti di opposizione a precetto [notificato dal Comune di Nardò ad altrettante cooperative edilizie per il pagamento di somme risultanti da convenzioni ex art. 35 della legge n.865 del 1971], il giudice istruttore del Tribunale di Lecce adito ha ritenuto rilevante, al fine della decisione (che ha espressamente reputato "virtualmente di sua competenza") sulla istanza preliminare delle opponenti di sospensione della esecutività dei titoli azionati, e non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della Costituzione, - e quindi ha sollevato (con ordinanza del 29 marzo 1995) - questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 cod.proc.civ. nella parte in cui - secondo l'"unanime interpretazione giurisprudenziale", non scalfita dalla contraria opinione di parte della dottrina - detta normativa esclude che il giudice dell'opposizione a precetto possa disporre la sospensione dell'esecuzione "in quanto quest'ultima, nel periodo intercorrente tra la notifica del precetto ed il pignoramento, non è per definizione, ancora iniziata".

Secondo il giudice a quo, "solo consentendo di inibire [anche] l'inizio dell'esecuzione sarebbe possibile, infatti, rispettare il diritto di difesa del debitore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, a livello di effettività", atteso il "carattere traumatico del pignoramento, rispetto al quale la sospensione per opposizione all'esecuzione costituisce riparazione spesso solo tardiva e parziale, tenuto pure conto della modesta portata applicativa dell'art. 96 cod.proc.civ.".

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

 

1. - Gli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile, denunciati in combinato disposto dall'autorità rimettente nella interpretazione consolidata in giurisprudenza ed assumibile come diritto vivente, non riconoscono al giudice dell'opposizione a precetto (ex art. 615 cit.) il potere di sospendere l'esecuzione forzata perché - attribuendosi al precetto (per altrettanto ferma opzione concettuale) natura di atto preliminare all'esecuzione (estraneo, come tale al processo esecutivo) - il giudice di quella opposizione non può identificarsi con il "giudice dell'esecuzione" cui, viceversa, i successivi artt. 623,624 riservano il potere di disporre, con proprio provvedimento, siffatta sospensione (fuori dai casi in cui essa sia prevista direttamente dalla legge o venga concessa dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo).

Ne consegue, nel sistema così congegnato, l'impossibilità di ottenere la sospensione della esecuzione forzata - o, meglio, della esecutività del titolo - all'interno dell'arco di tempo che va dalla notifica del precetto all'inizio dell'esecuzione. Nel che appunto il giudice a quo ravvisa quel vuoto di tutela in contrasto con le garanzie costituzionali della difesa, cui chiede a questa Corte di porre riparo con una pronuncia manipolativa-additiva.

2. - Ma la questione così prospettata, quale che ne sia il fondamento, è inammissibile in quanto esorbita dai limiti del sindacato esercitabile dalla Corte in relazione alla sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

3. - Molteplici ed alternative sono infatti, in tesi, le vie per eliminare il vulnus denunciato.

3.1 - Una prima alternativa possibile riguarda la individuazione del "giudice" al quale conferire il potere di sospensione: se al giudice della opposizione o ad altro giudice; ad esempio al giudice della esecuzione, già investito in principio del potere di sospensione dopo l'inizio della esecuzione.

In verità, nell'attuale sistema, l'ipotesi di una sospensione - prima dell'inizio della esecuzione - ad opera del giudice della esecuzione non è configurabile, posto che alla nomina del giudice della esecuzione si provvede solo dopo l'inizio dell'esecuzione stessa (artt. 484, 488, 518 ultimo comma, 543, ultimo comma, 557 ultimo comma, cod. proc. civ.). Ma il rilievo non è risolutivo, non essendo ignota al vigente sistema l'ipotesi della attribuzione del potere di "sospensione preventiva" ad un giudice "in sede diversa tanto da quella dell'opposizione che da quella della esecuzione" come rilevato da questa Corte con riguardo all'art. 64 della legge cambiaria, nonché all'art. 56 della legge assegni (sentenza n. 587 del 1990).

Né potrebbe escludersi la possibilità per il legislatore - ove ritenesse l'opportunità di investire dell'intero problema della sospensione, sia dopo che prima dell'inizio della esecuzione, il giudice della esecuzione - di prevedere la investitura e la nomina di siffatto giudice in un momento precedente e propedeutico all'inizio della esecuzione. In tal guisa, anzi, sarebbe evitato lo sbilanciamento che altrimenti si verificherebbe ove il potere di sospensione fosse attribuito al giudice della opposizione, quando invece questo medesimo giudice ne è privo nella fase successiva all'inizio della esecuzione stessa.

3.2. - Ma pur quando si opti per l'attribuzione del potere di sospensione (prima dell'inizio dell'esecuzione) al (solo) giudice della opposizione a precetto e anche si postuli - in conformità alla lettura proposta dal giudice rimettente - la identificazione dell'organo competente, nel caso di ufficio collegiale, nella persona del giudice istruttore, ancora residuano altri spazi di ampia discrezionalità, sia in ordine alla fissazione dei presupposti e delle condizioni da richiedere per la concessione della sospensione, che potrebbero genericamente individuarsi nei "gravi motivi" di cui, ad esempio, agli artt. 624 e 629, o più specificamente nel "grave ed irreparabile danno" di cui all'art. 373, o ancora - in concorso, o non, con questi - nella delibazione della fondatezza della opposizione; sia in ordine alla introduzione nella fattispecie di ulteriori elementi cautelari di controgaranzia eventualmente obbligatori, e non facoltativi quale quello previsto dall'art. 624, come la cauzione "necessaria" richiesta dal già citato art. 64 della legge cambiaria per la concessione di analoga "sospensione preventiva" (sent. 587 del 1990 cit.).

3.3. - Il rilevato carattere non obbligato dell'eventuale reductio ad legitimitatem rende pregiudizialmente inammissibile l'intervento della Corte, postulando una scelta tra più soluzioni possibili, riservata in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.