Ordinanza n. 78 del 1996

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ORDINANZA N.78

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo Romeri contro la Unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti, sostenute all'estero in seguito ad un infortunio - il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;

che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della sanità siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di "prestazioni assistenziali, presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico";

che nell'ordinanza in questione viene rilevato che la norma impugnata ed il d.m. 3 novembre 1989, che ne attua il disposto, richiedono tra l'altro, al fine della fruizione dell'assistenza all'estero, il presupposto della altissima specializzazione e quello dell'impossibilità di ottenere tempestivamente o adeguatamente la prestazione presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, rimanendo escluse dall'assistenza le prestazioni ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza;

che, nell'esclusione di qualsiasi rimborso, il rimettente, facendo riferimento al principio enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 992 del 1988, relativo al rimborso delle spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, ravvisa una lesione del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

che la norma violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, non essendo ragionevole la limitazione dell'assistenza alle prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione, pur in presenza dell'assorbente presupposto dell'urgenza del trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;

che, a giudizio della difesa statale, l'inammissibilità della questione discenderebbe dal difetto di rilevanza ai fini della decisione del processo a quo, dal momento che un parziale rimborso è già stato accordato all'attore, e dal fatto che quella richiesta nell'ordinanza è una sentenza additiva, che aggiungerebbe una nuova ipotesi alla proposizione normativa censurata, pur in presenza di molteplici soluzioni possibili per disciplinare tale ipotesi; mentre l'infondatezza deriverebbe dal fatto che l'art. 32 della Costituzione non attribuisce un diritto a cure illimitate ma ad un livello di prestazioni, necessariamente inferiore rispetto al massimo consentito dal progredire delle scienze, fissato dal piano sanitario nazionale.

CONSIDERATO che il giudice rimettente chiede, con l'ordinanza in esame, di estendere la disciplina dettata dalla norma impugnata ad una ipotesi del tutto diversa da quella a cui si riferisce la norma stessa, che riguarda il caso del cittadino italiano che si reca all'estero per sottoporsi a terapie non ottenibili in Italia e non il caso del cittadino italiano che si trovi già all'estero quando sorge, con urgenza, la necessità delle cure;

che l'estensione richiesta, ove accolta, imporrebbe di definire condizioni, limiti e modalità di una ipotesi nuova di assistenza indiretta da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non è possibile individuare un'unica soluzione, ma che dovrebbero formare oggetto di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore ed eventualmente dell'autorità amministrativa;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.