Ordinanza n. 75 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.75

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, in sede di esame sulla richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura penale: "nella parte in cui non consente la revocabilità del consenso in caso di legge più favorevole al reo";

che il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità costituzionale sul presupposto che, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo (intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia della decisione), non solo la richiesta di patteggiamento non sia più revocabile, a norma della disposizione impugnata, ma il decidente altro non possa fare se non emettere sentenza di applicazione della pena nei termini sui quali si era formato l'accordo delle parti;

che, in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447, comma 3, risulterebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato il cui consenso al patteggiamento non è più revocabile e l'imputato che invece può avvantaggiarsi del trattamento sanzionatorio più favorevole.

CONSIDERATO che la questione è fondata su di un presupposto interpretativo chiaramente errato, in quanto è positivamente escluso dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale, sulla inderogabile applicazione della legge penale più favorevole al reo, che il giudice possa accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione del trattamento sanzionatorio deteriore, poiché in tal modo egli continuerebbe a dare applicazione ad una norma non più vigente;

che, quindi, fermo restando che il remittente non può che rigettare la richiesta di patteggiamento fondata su di una norma espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra, per l'imputato, la possibilità di riformulare la richiesta di applicazione della pena sulla base del vigente quadro normativo, fino al termine previsto dall'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 447, comma 3, ultima parte, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.