Ordinanza n. 68 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.68

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 6, comma 2, del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature) e dell'art. 3 e dell'intero testo del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1994 dal Pretore di Brindisi; il 20 marzo 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 2 marzo 1995, il 23 febbraio 1995, il 30 gennaio 1995, il 3 marzo 1995, il 9 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze), il 16 febbraio 1995 e il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara; il 24 febbraio 1995 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 3 marzo 1995 e il 10 febbraio 1995 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Ferrara; il 2 dicembre 1994 dal Pretore di Brindisi; il 20 marzo 1995 e il 20 gennaio 1995 (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto; il 16 febbraio 1995 dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento; iscritte rispettivamente ai nn. 585, 617, 635, 644, 645, 646, 647, 648, 673, 674, 694, 726, 727, 734, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 838 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che con due ordinanze di identico contenuto emesse il 2 dicembre 1994 (R.O. nn. 585 e 747 del 1995), nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi nei confronti di persone imputate per aver effettuato scarichi non autorizzati o eccedenti i limiti di accettabilità, il Pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 32 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), denunciando l'art. 3, comma 1 (che modifica il regime delle sanzioni stabilite dal terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 per gli scarichi eccedenti i limiti di accettabilità), e l'art. 6, comma 2 (che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi effettua senza autorizzazione scarichi civili e di pubbliche fognature nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo);

che, con riferimento all'art. 77 Cost., il Pretore di Brindisi ritiene che il decreto-legge, reiterato con il medesimo contenuto, manchi del requisito della necessità ed urgenza, presupposto necessario per l'adozione da parte del Governo di atti aventi forza di legge;

che le disposizioni denunciate sarebbero in contrasto anche con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per l'ingiustificata disparità di trattamento determinata dalla depenalizzazione delle contravvenzioni concernenti gli scarichi non autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità provenienti da insediamenti civili, mentre costituiscono reato gli scarichi egualmente non autorizzati o eccedenti i limiti di tollerabilità provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre sarebbe irrazionale la previsione di sanzioni più lievi per condotte che causano un maggiore danno all'ambiente, rispetto alle sanzioni stabilite per ipotesi di minore gravità;

che, secondo il Pretore rimettente, sarebbero violati il diritto alla salute (art. 32 Cost.), configurato come diritto all'ambiente salubre, e gli artt. 10 e 11 Cost., perché la disciplina adottata contrasterebbe con i vincoli posti dalla normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

che anche nei confronti del successivo decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha disciplinato la medesima materia, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, che lo coinvolgono nella sua interezza o si riferiscono al solo art. 3. Le questioni sono state sollevate nel corso di altrettanti procedimenti penali, indicando diversi parametri costituzionali, con ordinanze emesse dai Pretori di Ferrara, il 30 gennaio (R.O. 645 del 1995), il 9 febbraio (R.O. nn. 647, 648 e 674 del 1995), il 10 febbraio (R.O. nn. 727 e 734 del 1995), il 16 febbraio (R.O. n. 673 del 1995), il 23 febbraio (R.O. n. 644 del 1995), il 2 marzo (R.O. n. 635 del 1995) ed il 3 marzo 1995 (R.O. nn. 646 e 726 del 1995); dal Pretore di Ferrara, sezione distaccata di Cento, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 (R.O. n. 838 del 1995); dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con ordinanze emesse il 20 gennaio (R.O. nn. 749, 750, 751 e 752 del 1995), il 24 febbraio (R.O. n. 694 del 1995) ed il 20 marzo 1995 (R.O. nn. 617 e 748 del 1995);

che tutte le ordinanze considerano l'art. 3, il quale modifica la disciplina delle sanzioni, originariamente stabilita dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi oltre i limiti di accettabilità, o l'intero decreto-legge n. 9 del 1995 in contrasto con gli artt. 25 e 77 Cost., mancando i presupposti di necessità ed urgenza che legittimano l'adozione da parte del Governo di atti con forza di legge. Inoltre la successione di decreti-legge non convertiti, con un contenuto in parte differente, determinerebbe un trattamento diverso di fattispecie identiche, con violazione dei principi di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale, perché le stesse condotte sarebbero valutate diversamente a seconda che il giudizio sia adottato sotto la vigenza di uno o dell'altro decreto-legge;

che, in particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995 determinerebbe, in violazione dell'art. 3 Cost., un trattamento differente di fattispecie identiche, se giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge, ed una irrazionale disparità nel regime delle sanzioni, essendo punite con minore severità condotte che causano un maggiore danno all'ambiente rispetto a violazioni meno gravi. Viene inoltre prospettata la violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), configurato come diritto all'ambiente salubre; dell'art. 9, secondo comma, Cost., per la mancata tutela del paesaggio, inteso come ambiente naturale; dell'art. 10 Cost. o degli artt. 10 e 11 Cost., perché la disciplina adottata sarebbe in contrasto con i vincoli posti dalla normativa comunitaria, in particolare con la direttiva 91/271/CEE; dell'art. 41 Cost., giacché si determinerebbe una situazione di svantaggio per le imprese servite da scarichi che non recapitano in pubbliche fognature, le quali hanno dovuto effettuare investimenti per adeguare i propri impianti alle norme di tutela ambientale, a differenza delle imprese i cui scarichi recapitano in pubbliche fognature;

che, nei giudizi introdotti con le ordinanze R.O. nn. 585 e 747 del 1995 (relative a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 629 del 1994), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle questioni, non essendo stato il decreto-legge convertito nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione si riferiscono tutte alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature: alcune denunciano disposizioni del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, altre il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (nella sua interezza o limitatamente all'art. 3);

che essendo prospettate questioni identiche o connesse, concernenti la disciplina della stessa materia, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che i due decreti-legge sottoposti a verifica di legittimità costituzionale sono decaduti, non essendo stati convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla rispettiva pubblicazione (come risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nn. 12 e 65, serie generale, del 16 gennaio 1995 e del 18 marzo 1995);

che la materia è stata successivamente disciplinata dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1995, n. 172. Nella sua configurazione definitiva, la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio. Tra l'altro è venuto meno il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge n. 9 del 1995; non è più prevista l'autorizzazione in sanatoria, già contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995; è esclusa l'applicazione di sanzioni ai pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili, finalizzati alla depurazione delle acque (norma introdotta nell'art. 3 del decreto-legge n. 79 del 1995 dalla legge di conversione);

che, essendo mutato il quadro normativo complessivo, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, perché essi valutino se, in base alla nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi principali (ordinanza n. 535 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.