Ordinanza n. 67 del 1996

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.67

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Ferrazini Corrado, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico del maggiore dell'esercito Ferrazini Corrado, accusato del delitto d'abuso d'ufficio (art. 323, primo comma, del codice penale in relazione all'art. 37 del codice penale militare di pace), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 2 marzo 1995, ha sollevato, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace;

che secondo detta disposizione "qualunque violazione della legge penale militare è reato militare";

che reati "ontologicamente identici" sarebbero considerati militari o comuni in forza del citato art. 37, primo comma, e quindi assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo, aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie, effetti penali della condanna, diversa giurisdizione, ecc.);

che l'irrazionalità non riguarderebbe soltanto il reato contestato al Ferrazini, ma anche altre figure previste dai codici penali;

che si configurerebbero, infatti, come reati militari l'abuso dell'ufficio di comando, quando si traduce in peculato o malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso; l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195) nelle situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso nell'ambiente militare in altre diverse circostanze; le lesioni volontarie (artt. 223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma non l'omicidio preterintenzionale o volontario; il furto a danno di militare in luogo militare (art. 239), ma non la rapina; la minaccia rivolta a un militare (art. 229), ma non la violenza privata o l'estorsione (forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il cosiddetto nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo;

che vi sarebbe, altresì, lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della Costituzione) a causa dell'artificiosità e irrazionalità dei criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali militari, con l'effetto che l'azione penale seguirebbe percorsi procedimentali inutilmente laboriosi, articolandosi su due fasi, una dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quello ordinario.

CONSIDERATO che identica questione, sulla base delle medesime argomentazioni, è stata esaminata da questa Corte e dichiarata inammissibile con sentenza n. 298 del 1995, giacché il configurare l'illecito come reato militare o comune rientra nei poteri discrezionali del legislatore, con il solo limite del canone della ragionevolezza;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova, in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.