Ordinanza n. 39 del 1996

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ORDINANZA N.39

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo ed undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse:

1) il 18 maggio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zamperoni Armando e Comune di Romano d'Ezzelino, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 18 maggio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Rossi Marisa ed altro e Comune di Romano d'Ezzelino, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che nel corso di due procedimenti promossi avverso altrettanti verbali di contestazione di violazioni al codice della strada, il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanze di identico contenuto emesse entrambe il 18 maggio 1995, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo ed undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto non prevede "che l'esenzione dal pagamento di ogni tassa o imposta e il potere del giudice di annullare in tutto o in parte, o di modificare il provvedimento impugnato, si applichino anche nell'ipotesi di azione di cognizione ordinaria intesa all'accertamento negativo dei presupposti sostanziali e formali della contestazione di una violazione amministrativa al codice della strada";

che il rimettente osserva come l'azione de qua debba essere proposta secondo le forme del rito ordinario, in ragione del "carattere speciale ed eccezionale" assunto dalla disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981, che la rende in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;

che da ciò deriverebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ipotesi di un giudizio di cognizione ordinario avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione al codice della strada (nel cui àmbito sarebbero inapplicabili le disposizioni relative all'esenzione degli oneri fiscali ed alla potestà del giudice di annullare o modificare in tutto o in parte il provvedimento impugnato) e quello di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa in relazione a detta o altra violazione amministrativa;

che è intervenuto in entrambi i giudizi, con atti di identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità della questione e, nel merito, per la manifesta infondatezza della stessa.

CONSIDERATO che i giudizi, essendo relativi alla medesima questione, prospettata con identiche motivazioni, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi cenno di motivazione in ordine alla rilevanza, la quale non viene neanche formalmente affermata;

che, in particolare - stante l'evidente ininfluenza, ai fini del decidere, del trattamento tributario degli atti in quanto tale -, neppure per implicito emerge dal contesto delle ordinanze stesse che la tutela giurisdizionale invocata dai ricorrenti non possa essere in concreto ugualmente assicurata in forme e sedi diverse;

che, d'altra parte, i giudizi a quibus sono iniziati e, non essendo stato mai disposto alcun mutamento del rito, sono tuttora da considerare come giudizi di opposizione del tipo previsto dalla legge n. 689 del 1981, mentre la prospettata illegittimità costituzionale viene nelle ordinanze riferita all'ordinario giudizio di cognizione per mancata conformazione di questo, in parte qua, al detto procedimento speciale;

che la pronuncia richiesta a questa Corte verrebbe ad incidere solo sulla stessa norma assunta quale tertium comparationis dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento processuale (v. ordinanza n. 73 del 1995);

che, pertanto, sotto molteplici concorrenti profili, la sollevata questione è da ritenere manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.