Ordinanza n. 36 del 1996

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ORDINANZA N.36

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dal Pretore di Chieti, nel procedimento civile vertente tra Semplicino Anna Maria e Ministero dell'interno, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che nel corso del procedimento civile instaurato da Anna Maria Semplicino contro il Ministero dell'interno per ottenere l'assegno di invalidità civile, il Pretore di Chieti, con ordinanza del 12 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui subordina il diritto alla prestazione assistenziale ivi prevista al momento di effettuazione della visita sanitaria, e non a quello della domanda";

che, nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la domanda di assegno in data 31 marzo 1990, è stato riconosciuto dalla competente Commissione medica, con provvedimento del 14 ottobre 1992 trasmesso in data 15 aprile 1993, un grado di invalidità del 67 per cento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;

che, pur non essendo in discussione la sussistenza del requisito reddituale, il Ministero dell'interno ha negato la liquidazione dell'assegno sul riflesso, fondato sulla norma denunziata, che l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - in relazione al quale era stata presentata la domanda - è intervenuto posteriormente alla data di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto ministeriale di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione in esame contrasta: a) con l'art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell'art. 2 della legge di delegazione legislativa 26 luglio 1988, n. 291, il Governo non era legittimato a stabilire regole di diritto transitorio, ma soltanto ad emanare norme di revisione delle categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti; b) con l'art. 38, primo comma, Cost., in quanto lede diritti soggettivi acquisiti, rispetto ai quali l'attività amministrativa di accertamento dei requisiti sanitari ha valore meramente dichiarativo; c) con l'art. 3 Cost., in quanto subordina irragionevolmente il diritto alla prestazione assistenziale a un fatto casuale, indipendente dalla volontà dei beneficiari.

CONSIDERATO che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte e dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 209 del 1995, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma 1, sia intervenuto, da parte della competente Commissione medica, posteriormente a tale data.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 209 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, e 76 della Costituzione, dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.