Ordinanza n. 11 del 1996

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ORDINANZA N.11

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Ottavi Giammario ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che, nel corso del procedimento penale a carico di Giammario Ottavi ed altri, imputati di avere realizzato un'opera di ripulitura e spianamento di una pista in un territorio boscato senza le preventive autorizzazioni, il Pretore di Macerata, con ordinanza del 29 marzo 1995 (R.O. n. 404 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, nel colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo stesso d.l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale; l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3 della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata; gli artt. 3, 25, 27 e 13 della Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria offensività del reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

CONSIDERATO che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, che all'art. 7, comma 14, ha disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso d.l. n. 498 del 1995;

che tale disposizione va letta in connessione con le altre dettate in materia dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -- peraltro già in vigore alla data della ordinanza di rimessione -- e, in particolare, con il comma 8 dello stesso articolo, che stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento dell'autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso";

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce dei principi desumibili dal sopracitato complesso normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Macerata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.