Sentenza n. 9 del 1996

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SENTENZA N. 9

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 19 maggio 1995, depositato in Cancelleria nella stessa data, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento, comunicato dal Commissario del Governo alla Regione Puglia con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale il Governo ha rinviato al riesame del Consiglio regionale la legge riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale), ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.-- Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 19 maggio 1995, la Regione Puglia ha impugnato il provvedimento governativo, comunicato alla stessa Regione dal Commissario del Governo con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale è stata nuovamente rinviata al Consiglio regionale, per il riesame, la legge riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale).

La ricorrente ha esposto di essere già stata destinataria di una richiesta di rinvio, con riferimento al primo testo della legge in esame, e di avere recepito i rilievi governativi in un testo riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Nel quindicesimo giorno successivo alla comunicazione al Commissario del Governo della riapprovazione della legge con le modifiche richieste, l'autorità statale disponeva un nuovo rinvio, contestando, si osserva nel ricorso, la legittimità delle soluzioni adottate dal legislatore regionale sotto profili identici a quelli contempo-raneamente posti dal Governo a fondamento di un distinto ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in questione. Ciò premesso, ritiene la Regione Puglia che la reiterazione del rinvio governativo sia in contrasto con l'art. 127 della Costituzione, in quanto, a seguito della riapprovazione del testo di legge a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, il Governo avrebbe dovuto affidare le sue rimostranze soltanto ai rimedi individuati dall'ultimo comma della citata norma costituzionale, come, peraltro, è avvenuto con la instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale sugli stessi punti della legge oggetto della nuova richiesta di rinvio.

Il Governo avrebbe, quindi, illegittimamente operato un secondo rinvio del testo riapprovato, nel presupposto che si trattasse di una legge nuova. Tale presupposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe erroneo, dovendosi considerare come "non nuova" una legge modificata nelle parti coinvolte dalle censure mosse dal Governo con il primo rinvio. Nel caso di specie, il confronto del testo dell'articolato regionale con quello della prima richiesta di rinvio consentirebbe di ritenere che le modifiche introdotte dal Consiglio regionale siano scaturite dalle osservazioni contenute in alcuni dei punti della precedente richiesta di rinvio. Si sarebbe, cioè, trattato di una rielaborazione della normativa introdotta con la legge approvata inizialmente, scaturita dalla necessità di superare le obiezioni mosse dal Governo.

2.-- Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha osservato che la legge regionale in questione in larga parte ha effettivamente operato su parti in precedenza oggetto di rinvio.

Tuttavia, alcune disposizioni in essa contenute non apparirebbero conseguenziali alle esigenze di adeguamento ai rilievi governativi.

Pertanto, nel dubbio circa il carattere da attribuire alla legge in esame, l'Avvocatura conclude chiedendo alla Corte di giudicare secondo Costituzione sul conflitto.

Considerato in diritto

1.-- La Regione Puglia ha impugnato, con ricorso per conflitto di attribuzione, il provvedimento governativo, comunicato alla stessa con nota del Commissario del Governo (prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995), con il quale, a seguito di riapprovazione, in data 21 febbraio 1995, della legge regionale recante "Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale", era stato disposto un nuovo rinvio della legge all'esame del Consiglio regionale.

Sostiene la ricorrente che, avendo la legge in questione già recepito i rilievi formulati con il primo rinvio governativo in un testo riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, sarebbe illegittimo, a norma dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, un nuovo rinvio da parte del Governo.

Quest'ultimo avrebbe a disposizione, per contrastare la legge, gli ordinari strumenti di cui alla citata disposizione costituzionale e, cioè, il promovimento della questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ovvero di quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.

2.-- Con la sentenza n. 476 del 1995, questa Corte, chiamata a verificare la legittimità costituzionale della legge di cui si tratta, posta in dubbio dal Governo (che, parallelamente, come risulta dal ricorso all'odierno esame, ne aveva disposto un nuovo rinvio al Consiglio regionale per il riesame), ha individuato una serie di elementi aventi carattere di novità, introdotti in sede di riapprovazione dell'originario testo legislativo a seguito del primo rinvio del Governo, ed incidenti anche su disposizioni totalmente estranee alle osservazioni governative. Sicché, sulla base dei criteri forniti dalla giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, sentenze n. 357 e n. 260 del 1995; n. 384 e n. 359 del 1994), la Corte ha considerato "nuova" la legge impugnata, rilevando, conseguentemente, la inammissibilità della questione sottoposta al suo esame. Infatti, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il Governo avrebbe dovuto, prima ancora di promuovere la questione di legittimità innanzi alla Corte, dar corso al rinvio della legge al Consiglio regionale, affinché quest'ultimo fosse posto nella condizione di procedere al suo riesame.

Alla stregua delle suesposte conclusioni, deve essere rigettato il ricorso esperito dalla Regione Puglia nel presupposto infondato che, trattandosi di legge non nuova, il Governo avrebbe consumato con il primo rinvio il proprio potere di sottoporla al nuovo esame del Consiglio regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Governo della Repubblica, rinviare al Consiglio regionale per il riesame la legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.