Ordinanza n. 540 del 1995

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ORDINANZA N. 540

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata nel procedimento penale a carico di Arturo Minoliti, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale promosso, in relazione alla detenzione di 4,8 kg. di tabacco lavorato estero, per il reato di contrabbando previsto e punito dall'art. 282, lettera f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata, con ordinanza emessa il 16 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri);

che le disposizioni denunciate consentono, per i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa, l'estinzione del reato mediante definizione in via amministrativa ed affidano all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato il potere di applicare in tal caso la confisca; dispongono inoltre che il processo verbale sia inviato all'autorità giudiziaria competente qualora l'Ispettorato compartimentale dei monopoli non consenta la definizione in via amministrativa o il termine per la conciliazione sia trascorso inutilmente;

che il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate configurino un meccanismo di conciliazione amministrativa che esclude qualsiasi tipo di intervento dell'autorità giudiziaria nella cognizione e nella decisione in ordine ai reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa. Ne deriverebbe un contrasto con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, per l'assoluta impossibilità dell'autorità giudiziaria di effettuare qualsiasi sindacato e di esercitare il potere giurisdizionale;

che l'ordinanza di rimessione fa presente che analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso giudice, è già stata dichiarata infondata dalla Corte, con la sentenza n. 79 del 1995; ma, non condividendo tale soluzione, prospetta come, in presenza della conciliazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non verrebbe a conoscenza della notizia del reato. Difatti, benchè nel caso di specie gli atti fossero stati trasmessi al pubblico ministero, ad avviso del giudice rimettente il meccanismo della conciliazione amministrativa, così come disciplinato dalle norme denunciate, escluderebbe qualsiasi tipo di intervento dell'autorità giudiziaria, che sarebbe pertanto privata del potere di esercitare qualsiasi controllo e di accertare l'estinzione del reato.

CONSIDERATO che la questione di legittimità costituzionale, ora riproposta, è già stata di chiarata non fondata con la sentenza n. 79 del 1995, giacchè gli effetti del pagamento da parte del denunciato della somma legittimamente determinata dall'amministrazione finanziaria consistono, per legge, nell'estinzione del reato di contrabbando. A seguito della definizione in via amministrativa il procedimento penale non può avere corso e deve essere archiviato. L'autorità giudiziaria, che venga a conoscenza del reato, anche in ragione della convalida del sequestro, non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo sempre apprezzare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi consentiti dalla legge, e se la relativa procedura è stata correttamente conclusa;

che, in ogni caso, le argomentazioni del giudice rimettente si attaglierebbero non al potere dell'amministrazione finanziaria di definire la procedura in via amministrativa, ma al supposto divieto di informare l'autorità giudiziaria, alla quale peraltro, nel caso di specie, gli atti relativi alla notizia del reato erano stati trasmessi;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.