Ordinanza n. 539 del 1995

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ORDINANZA N. 539

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale art. 47, commi secondo e terzo, legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e artt. 30 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia) (rectius: artt. 30 legge 22 novembre 1988, n. 516 e 23 legge 22 novembre 1988, n.517) promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Podio Valerio ed altra contro la Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che con ordinanza del 23 gennaio 1995 la Commissione tributaria di primo grado di Torino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222, 30 della legge 22 novembre 1988, n.516 e 23 della legge 22 novembre 1988, n.517 con riferimento all'art. 53 Cost.;

che la Commissione rimettente premesso che il contribuente ricorrente impugna il silenzio rifiuto opposto dalla Direzione generale delle entra te per il Piemonte all'istanza diretta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, versata dal medesimo ricorrente sui redditi percepiti nell'anno 1989 afferma che sussiste la "rilevanza" della questione "in quanto la destinazione di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volontà di alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il principio dell'imposizione fondata sulla capacità contributiva di ciascun cittadino prevista dall'art. 53 Cost.";

che la Commissione rimettente sottolinea poi testualmente "la non manifesta infondatezza della questione sollevata di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'art. 53 della Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per mille, prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e non già di tutti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o comunque infondata.

CONSIDERATO che le norme censurate non sono impositive, ma sono esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa;

che l'ordinanza della Commissione rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione censurata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all'otto per mille dell'IRPEF pagata, circostanza che essa sola assicurerebbe la rilevanza dell'incidente di costituzionalità; che pertanto è del tutto carente la motivazione dell'indefettibile requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1985, n.222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), 30 della legge 22 novembre 1988, n.516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno) e 23 della legge 22 novembre 1988, n.517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.