Ordinanza n. 538 del 1995

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ORDINANZA N. 538

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Sacco Rosina contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Sacco Rosina;

udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

udito l'avv. Giovanni M. Migliori per Sacco Rosina.

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Milano nel procedimento promosso da Sacco Rosina con impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Milano concernente le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale tra la ricorrente ed il coniuge ha sollevato (con ordinanza del 9 dicembre 1994) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nell'esenzione dal tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi;

che la Commissione in particolare evidenzia richiamando la sentenza di questa Corte n.176 del 1992 le "profonde analogie e la complementarità funzionale dei due procedimenti di separazione dei coniugi e di divorzio" e quindi ritiene che la perdurante differenza di regime tributario quanto alle imposte oggetto del giudizio violi il principio di eguaglianza unitamente ai precetti costituzionali di cui agli artt. 29, 31 e 53 Cost.

CONSIDERATO che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto del giudizio a quo, si limita a riferire trattarsi di "ricorso ... avverso l'avviso di liquidazione ... concernente le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto ed INVIM relative al trasferimento di proprietà di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi ...", e che, in relazione alla fattispecie così descritta, ritiene "non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., non comprende nella esenzione del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi";

che in tal guisa argomentando, senza ulteriori delucidazioni sul punto della rilevanza, il giudice a quo chiaramente mostra di presupporre come dato certo che il "trasferimento di proprietà di un immobile" della cui tassazione si tratta, se posto in essere in sede di giudizio di divorzio, avrebbe fruito della esenzione dai tributi la cui esazione costituisce oggetto della pretesa fiscale contestata davanti alla Commissione rimettente;

che pertanto il giudice a quo, ancora per implicito, presuppone che il precetto normativo dettato dall'art. 19 impugnato riguardi ogni tipo di atto, in senso generale, di natura sia processuale sia sostanziale comunque correlato al procedimento di "divorzio", comprese le attribuzioni di beni da un coniuge all'altro qualunque ne sia lo stato di proprietà tanto, cioè, se in proprietà esclusiva quanto se in comunione sia legale che ordinaria fra i coniugi e che il precetto stesso si riferisca ad ogni tipo di tributo: e ciò senza affatto moti vare in ordine a tale latissima ed onnicomprensiva ma per nulla pacifica lettura della citata disposizione, pur tuttavia assunta a presupposto della assertiva valutazione positiva della rilevanza della questione proposta;

che quindi l'ordinanza di rimessione si appalesa del tutto priva di motivazione sul punto della rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.