Ordinanza n. 513 del 1995

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ORDINANZA N. 513

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in mate ria di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Jannel Della Valle Olimpia iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995; udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

RITENUTO che con ordinanza del 19 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 agosto 1995) la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, nel corso del giudizio avverso la decisione n. 2/94/C della sezione giurisdizionale regionale della Campania in data 28 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453" (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), nella parte in cui non è previsto, avverso le sentenze pronunciate in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa materia;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che tale omissione in materia pensionistica in riferimento all'art. 1, comma 5, del medesimo testo normativo che prevede, invece, la proponibilità dell'appello alle sezioni centrali della Corte dei conti avverso le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali, in materia di contabilità pubblica contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, perchè discriminerebbe i pensionati rispetto ai dipendenti in attività di servizio cui è assicurato il doppio grado di giurisdizione dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, e dal relativo regolamento approvato con d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, in attuazione dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione;

che il principio di uguaglianza sarebbe altresì violato, oltrechè come già detto con riferimento ai giudizi inerenti alla contabilità pubblica e alla responsabilità amministrativa, anche nei riguardi dei lavoratori privati a riposo, cui è assi curata la garanzia del doppio grado di giurisdizione in caso di controversia pertinente il loro rapporto di quiescenza, negata invece ai pubblici dipendenti a riposo, che pur versano in posizioni soggettive sostanzialmente identiche ai pensionati privati;

che la discriminazione sarebbe ancor più ingiustificata per il fatto che, sulla base dei decreti legislativi 3 febbraio 1992, n. 29 (artt. 2 e seg. e 68) e 23 dicembre 1993, n. 564 (artt. 12 e 33), il rapporto di pubblico impiego ha ormai assunto una connotazione privatistica e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;

che sarebbe altresì violato l'art. 97 della Costituzione, che prevede il buon andamento e l'imparzialità come canoni organizzativi anche delle "sfere di competenza per gradi", risultando irragionevole che un determinato tipo di controversia sia affidato a un giudice periferico, decentrato a livello regionale, quando già esiste un giudice centralizzato con le medesime funzioni;

che, infine, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art. 111, terzo comma, della Costituzione, perchè il ricorso in Cassazione contro le pronunce della Corte dei conti, al pari di quelle del Consiglio di Stato, per i soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che la Corte dei conti sia giudice di vertice nel proprio ordine di giurisdizione anche in materia pensionistica, mentre non è ragionevole che "pronunce di un giudice periferico, rispetto al quale vi sia un livello superiore di organizzazione funzionale di apparato, siano sottratte ad ogni mezzo" di impugnazione.

CONSIDERATO che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con i decreti legge 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353 e 27 ottobre 1995, n. 439, il cui art. 1 prevede che avverso le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni;

che, in relazione alla menzionata previsione, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute (ord. n. 239 del 1995).

                                                                                                       PER QUESTI MOTIVI    

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/12/95.