Sentenza n. 508 del 1995

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SENTENZA N.508

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1995 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Quarta Maria Grazia ed altri e Quarta Ottavio, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

Nel corso di una procedura cautelare promossa da Maria Grazia Quarta ed altri contro Ottavio Quarta, il Pretore di Lecce con ordinanza del 23 maggio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui vieta il sequestro o il pignoramento dei buoni postali fruttiferi, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale.

Ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, diretta a favorire l'incremento del risparmio postale quale mezzo di finanziamento dei fabbisogni del Tesoro, viola i princìpi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.).

L'irragionevolezza del divieto appare tanto più grave nel caso in oggetto, in cui il sequestro non è stato chiesto da terzi contro i cointestatari dei buoni fruttiferi, ma da uno degli intestatari, con pari facoltà di riscossione, nei confronti dell'altro. Proprio perchè entrambi hanno disgiuntivamente la più ampia facoltà di riscossione dei buoni in ogni momento, appare del tutto ingiustificato il diniego del potere di ciascuno di chiedere il sequestro giudiziario a tutela delle proprie ragioni da far valere nel successivo giudizio contro l'altro intestatario.

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale.

2. La questione è fondata.

Con sentenza n. 187 del 1995 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'analoga disposizione dell'art. 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento dei libretti di risparmio, che sono la prima fonte di raccolta del risparmio postale. La seconda è costituita dai buoni fruttiferi, ai quali, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identità del rapporto sottostante (deposito di denaro), l'art. 213 del regolamento generale dei servizi postali (r.d. 30 maggio 1940, n. 775) estende, in quanto compatibili, le norme relative alle Casse postali di risparmio, e in particolare ai libretti di risparmio. Pertanto, la disparità di trattamento in ordine alla garanzia dei creditori del titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei confronti dell'altro nel caso di cointestazione a più persone sopravvenuta, a seguito della sentenza citata, tra i libretti di risparmio e i buoni postali fruttiferi, non essendo giustificata da situazioni non comparabili, deve essere rimossa.

Da un altro punto di vista i buoni fruttiferi, benchè facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, come si argomenta, tra l'altro, dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che li ha esentati dall'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista. Sotto questo profilo il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.

La ragione originaria della regola speciale di immunità del risparmio postale da misure cautelari o esecutive, cioè l'intento di favorire la diffusione del risparmio tra le categorie più povere, è legata a un tipo di società prevalentemente contadina oggi superato, e del resto già all'inizio non era del tutto appropriata, analogo favore non essendo accordato ai depositi presso le casse rurali.

3. Resta assorbita la censura riferita all'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/12/95.