Ordinanza n. 506 del 1995

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ORDINANZA N. 506

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio-5 maggio 1994 dal TAR per l'Emilia-Romagna di Bologna, sul ricorso proposto da Geraci Angelo contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al numero 329 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Geraci Angelo;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio promosso da Angelo Geraci per l'annullamento della decisione assunta dalla Commissione per l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il ricorso da lui presentato avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria speciale riservata alle "giovani coppie" di cui all'art. 11 della legge della Regione EmiliaRomagna 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa in data 17 febbraio-5 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione EmiliaRomagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in materia di assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica);

che l'impugnata disposizione prevede l'istituzione di una graduatoria speciale, in aggiunta a quella d'ordine generale, nella quale vengono inseriti i gruppi sociali, fra cui quello delle "giovani coppie", ai fini della immediata individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima da assegnarsi ai nuclei familiari di una o due persone;

che, a parere del giudice a quo, il denunciato art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, con l'includere nel novero delle famiglie di nuova istituzione, alle quali è consentita la possibilità di beneficiare di alloggio popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianità di formazione, finisce con il costituire un impedimento alla formazione di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternità, ponendosi altresì in contrasto con il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata elemento idoneo a giustificare una diversità di trattamento nell'ambito dei nuclei familiari di recente formazione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non ha spiegato intervento la Regione interessata mentre si è costituito, ma fuori termine, Angelo Geraci che ha concluso per l'accoglimento della questione.

CONSIDERATO che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli appartenenti ai gruppi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non più solo ai nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente disposizione;

che in relazione alle menzionate modifiche legislative, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo cui spetta di valutare l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/12/95