Sentenza n. 504 del 1995

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SENTENZA N. 504

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Ghirardini Pasqualino, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. Adìto in sede di reclamo ex art. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, da Ghirardini Pasqualino avverso il decreto con cui il locale Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua domanda volta ad ottenere la concessione di un permesso premio, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha, con ordinanza del 16 marzo 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui prevede il divieto di concessione dei permessi premio ai condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma dello stesso art. 4-bis già ammessi a fruire di tali benefici che non abbiano prestato o non prestino collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter" della stessa legge n. 354 del 1975, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata.

2. L'ordinanza osserva, in primo luogo, che il Ghirardini, condannato per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione con sentenza della Corte di appello di Milano, era stato detenuto dal 23 dicembre 1982 al 17 giugno 1988 e dal 13 ottobre 1988 al 5 dicembre 1991 e successivamente dal 7 maggio 1992, con scadenza pena al 22 novembre 1997. Nel corso della sua detenzione aveva fruito di oltre venticinque permessi premio (il primo concesso il 28 febbraio 1987, l'ultimo l'8 novembre 1991) ed era stato pure ammesso al lavoro all'esterno dall'11 aprile 1988 al 17 giugno dello stesso anno.

L'interessato aveva proposto successivamente due domande di permesso, nella seconda delle quali aveva invocato l'applicazione della sentenza costituzionale n. 306 del 1993, in relazione ai precedenti permessi premio di cui aveva usufruito, "esperienza questa che gli sarebbe stata irragionevolmente (perchè senza sua colpa) preclusa dal sopravvenire della nuova disciplina". Ma il Magistrato di sorveglianza aveva confermato il provvedimento di diniego perchè sarebbe da ritenere privo di rilievo il richiamo alla sentenza n. 306 del 1993, avendo tale pronuncia "disposto in tema di benefici già concessi, non già di concessione dei benefici".

3. Dopo aver sottolineato che il permesso premio costituisce parte del programma di tratta mento, ai fini della progressiva risocializzazione del detenuto, "anche quale momento di passaggio verso benefici più ampi", il giudice a quo ricorda come, con l'entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non è più ammesso ad usufruire dei permessi premio, salvo che alle condizioni indicate dal "novellato" art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. A questo proposito l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza richiama la sentenza n. 306 del 1993 di questa Corte, con la quale è stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando non sia stata accertata l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata"; e ricorda che, proprio con riguardo al reato di cui all'art. 630 del codice penale, la sentenza stessa ebbe a sottolineare come tale reato "può bensì far capo ad organizzazioni criminali stabili, ma non di rado è il frutto di aggregazioni occasionali o comunque di strutture criminali circoscritte, che tendono a dissolversi con la cattura dei compartecipi"; senza contare che la mancata collaborazione potrebbe derivare da valutazioni "non ragionevolmente rimproverabili", quali il timore di gravi ritorsioni ai danni del collaboratore e dei suoi familiari.

Rileva poi il giudice a quo che, nel caso in esame, nel "sopravvenuto impedimento alla fruizione dei permessi" è assente ogni colpa del Ghirardini, il quale ha utilizzato i permessi tenendo sempre una condotta corretta; d'altro canto il reclamante non è più collegato alla criminalità organizzata, "sia per la durata della carcerazione sofferta ed il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato" sia "per le stesse caratteristiche del reato", perpetrato "da una banda di nomadi giostrai" e non da un'organizzazione collegata alla grande criminalità. Quanto, poi, ai precedenti penali, ne risulta uno soltanto per il reato di furto.

4. Il giudice a quo richiama, poi, le sentenze costituzionali n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 per affermarne l'inapplicabilità alla posizione del Ghirardini. Da un lato, non risulta che la posizione del condannato si sia differenziata da quella dei suoi correi; dall'altro lato, è emerso che al fatto parteciparono altre persone non identificate ma sicuramente note al Ghirardini riguardo all'identificazione delle quali il reclamante non ha prestato il minimo contributo. Donde la conclusione che, alla stregua del diritto vigente, non resterebbe che confermare il provvedimento reiettivo del Magistrato di sorveglianza.

5. Di qui la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, "nella parte in cui prevede il divieto di concessione dei permessi premio ai condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo comma dello stesso art. 4-bis già ammessi a fruire di tali benefici che non abbiano prestato o non prestino collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter" della stessa legge n. 354 del 1975, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata. Il tutto in una prospettiva volta ad estendere ai permessi premio i principii enunciati dalla sentenza n. 306 del 1993. Vero è che tale decisione ha preso in esame per ragioni attinenti alla rilevanza il regime della sola revoca delle misure alternative, "laddove l'art. 15 co. 2 del D.L. 306 prevede anche, per le stesse condizioni, la revoca dei permessi premio". Ma, una volta "revocato il permesso al momento in esecuzione da parte del Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non potrebbe più ottenerne per la disciplina dell'art. 4-bis". Dunque, poichè i permessi "non si sostanziano, come le misure alternative, in una continuativa esperienza di risocializzazione, secondo un programma di trattamento che si estende a tutta la durata della pena, bensì in reiterate, piccole esperienze di libertà per il detenuto, che nel loro complesso costituiscono parte integrante del trattamento", il non poter fruire del permesso premio da parte di un detenuto che vi era ormai sistematicamente ammesso equivale ad una vera e propria revoca, "intesa come revoca del trattamento praticato mediante il permesso".

In conclusione, poichè anche tale revoca deve essere assoggettata ai principi costituzionali affermati nella sentenza n. 306 del 1993 (il condannato ha dato prova, infatti, con il progredire della sua risocializzazione, della diminuzione della sua pericolosità sociale), ne consegue che il privarlo di tale diritto senza suo demerito ed a sèguito dello ius superveniens si rivela una disciplina irragionevole, oltre che in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena.

6. Nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri nè si è costituita la parte privata.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui esclude dal beneficio dei permessi premio i condannati per uno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, già ammessi ad usufruire di tale beneficio, anche quando non sia accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che, nel corso della sua detenzione, aveva già usufruito di venticinque permessi premio avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la sua domanda diretta ad ottenere un nuovo permesso premio, per non aver prestato opera di collaborazione con la giustizia, il giudice a quo ritiene che la posizione del condannato non ammesso per tale ragione al detto beneficio non sia dissimile da quella del condannato al quale venga revocata una misura alternativa alla detenzione, non collaborante a norma dell'art. 58ter della legge n. 354 del 1975. Una fattispecie ritenuta non conforme alla Costituzione da questa Corte con sentenza n. 306 del 1993, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge n.306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, nella parte in cui, appunto, prevede che la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta, per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che non si trovano nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la criminalità organizzata. Una situazione, dunque, equiparabile a quella del diniego del permesso premio per il detenuto sistematicamente ammesso ad un simile beneficio, costituente "parte integrante del trattamento". Tale diniego verrebbe, infatti, a coincidere con una vera e propria revoca del trattamento praticato al detenuto, così da impedirgli di progredire nell'opera di risocializzazione.

2. La questione è fondata. Come è noto, l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, nel testo attualmente vigente, relativamente ai detenuti e internati per i delitti previsti dall'ultima parte del primo periodo del comma 1, consente l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter della stessa legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, stando al quale le disposizioni degli artt. 21, comma 1 (ammissione all'assegnazione al lavoro all'esterno solo dopo l'espiazione di un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni), 30-ter, comma 4 (concessione dei permessi premio dopo l'espiazione di almeno la metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni), 50, comma 2 (ammissione alla semilibertà per i condannati solo dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena), concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura degli autori dei reati.

Per la verità, il richiamo alla disposizione dell'art. 58-ter della legge n. 354 del 1975 sembra rivelare un non troppo preciso coordinamento con i precetti a loro volta richiamati da tale disposizione e che parrebbero non preordinati ad istituire una preclusione assoluta alla concessione del beneficio di cui all'art. 30-ter (oltre che dell'ammissione al lavoro esterno ed alla semilibertà); pure se non è senza importanza considerare che, per i reati del "primo gruppo" (fra i quali rientra anche quello per cui è intervenuta condanna del reclamante nel giudizio a quo), la collaborazione con la giustizia deve attuarsi nelle forme previste dall'art. 58ter, mentre per i reati della "seconda fascia" i benefici previsti dalla prima parte del primo periodo dell'art. 4-bis possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il che rende necessario a questa Corte puntualizzare come la perentorietà del lessico adottato dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis nella sua ultima formulazione ("l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata possono essere concessi ai detenuti e internati .... solo nei casi in cui tali detenuti o internati collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-ter"), non consenta una soluzione diversa da quella suggerita dal giudice a quo. Con la conseguenza che il richiamo di tale precetto agli artt. 21, comma 1, 30-ter, comma 4, 50, comma 2 (nessun richiamo è invece disposto relativamente alle misure alternative alla detenzione diverse dalla semilibertà), è effettuato solo in vista di consentire, ove venga spiegata la richiesta attività collaborativa, l'applicazione anche immediata dei benefici penitenziari.

3. Ciò premesso, va ricordato come questa Corte, chiamata per la prima volta a pronunciarsi sulla legittimità della scelta collaborativa introdotta dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, quale condizione insuperabile per l'approdo alle misure alternative alla detenzione, pur ritenendo "rispondente alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia", ebbe ad osservare come la soluzione "di inibire l'accesso alle misure alter native alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena" (sentenza n. 306 del 1993, paragrafo 11). Si puntualizzò, in primo luogo, che la classificazione per tipi di reato "non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario"; si stigmatizzò, poi, come le maggiori perplessità derivassero da un assetto che, "pur in una strategia di incentivazione della collaborazione", finiva per vanificare "programmi e percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo)", con la conseguente violazione della finalità rieducativa della pena e dell'art. 3 della Costituzione. E ciò per la "preclusione assoluta di tutte le misure extramurarie, delle quali il legislatore ha riconosciuto l'utilità per il raggiungimento dell'obiettivo di risocializzazione", nei casi in cui la "scelta collaborativa sarebbe oggettivamente impossibile". Con riferimento alla revoca dei benefici penitenziari, dopo aver precisato come il legislatore si è sempre attenuto, conformemente al dettato dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, alla regola in base alla quale la revoca è comunque subordinata ad una condotta addebitabile al condannato, ha ribadito come l'effetto della revoca "deve essere proporzionato (oltre che al quantum di afflittività che da esso è derivato) alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca".

Proprio dando applicazione ai detti principii si concluse che "la mancata collaborazione non può essere assunta come indice di pericolosità specifica", ben potendo derivare da "incolpevole impossibilità di prestarla, ovvero essere conseguenza di valutazioni che non sarebbero ragionevolmente rimproverabili, quali, ad esempio, l'esposizione a gravi pericoli per sè o per i propri familiari che la collaborazione del condannato possa eventualmente comportare". Dunque, a fronte della statuizione che per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis la valenza preclusiva dell'inadempimento dell'onere previsto dall'art. 58ter resta condizionata nel caso di condannati per i detti reati, che non si trovino nella condizione di tenere il comportamento contemplato dalla seconda di tali disposizioni al mancato accertamento della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituente l'unica delle condizioni perchè al precetto ora ricordato possa derogarsi, si rilevò che nell'effettuare tale ultima verifica, "la mancata collaborazione con la giustizia può certo assumere valore indiziante", precisandosi però che quando un simile accertamento dia esito negativo, "stabilire che la misura alternativa già concessa debba essere revocata sulla sola base della mancata collaborazione trasmoda in regolamentazione irragionevole della materia".

4. Può dirsi allora che la valenza dell'elemento collaborativo abbia subito, per via del suo significato prevalentemente dimostrativo dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, una progressiva opera di sgretolamento.

Ne consegue che la ratio decidendi della sentenza n. 306 del 1993 è stata correttamente invocata dal giudice a quo a sostegno della illegittimità della norma adesso denunciata. Tanto più che il ruolo esponenziale del contegno collaborativo relativamente ai delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 è stato ulteriormente ridimensionato a seguito della sentenza n. 357 del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal modo, sfuggendo nuovamente ad una rigorosa tipicizzazione della condotta di collaborazione, si è ancorata la concessione dei benefici penitenziari ad un canone più elastico, dando rilievo al momento accertativo (ma questa volta in senso positivo) della inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Una linea successivamente ripresa da questa Corte (v. sentenza n. 68 del 1995) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma (e quindi pure i permessi premio) possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Una decisione che ebbe ad osservare con perentorio intento chiarificatore come, pur rimanendo "sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la criminalità organizzata", la normativa introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, "ha obliterato fino a dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una condotta quella collaborativa che si assume come la sola idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti". La conseguenza è che, incentrandosi sulla condotta il presupposto per il conseguimento dei benefici, la compatibilità con la funzione rieducativa della pena rimane esclusa tutte le volte in cui la collaborazione non "risulti oggettivamente esigibile" (così, ancora, la sentenza n. 68 del 1995).

5. Il giudice a quo, dopo aver correttamente sottolineato come nelle ipotesi di impossibilità della scelta collaborativa sia essa tipizzata dall'art. 4-bis ovvero costituisca la risultante delle decisioni ora ricordate è sufficiente l'acquisizione di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, rileva come, nel caso di specie, la scelta collaborativa sarebbe tuttora non impossibile risultando che il reato, sia pure risalente negli anni, era stato commesso in concorso con persone di cui certamente il condannato conosceva l'identità, che non era stata, però, mai rivelata; la tipologia del reato commesso comportava come questa Corte aveva già precisato che il reato può "bensì far capo ad organizzazioni criminali stabili, ma non di rado è il frutto di organizzazioni occasionali o comunque criminali circoscritte che tendono a dissolversi con la cattura dei compartecipi" (sentenza n. 306 del 1993). Di qui l'applicazione dell'identica ratio decidendi di tale sentenza nel caso di detenuto già ammesso a quel tipo di trattamento e del quale risulti la rescissione di ogni collegamento con la criminalità organizzata.

6. La regula iuris enunciata nella sentenza n. 306 del 1993 si fonda, appunto, sulla irragionevolezza della revoca dei benefici penitenziari cui il detenuto era stato ammesso, anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Ed è da ritenere che la medesima ratio decidendi debba trovare applicazione nel caso in cui un detenuto che sia stato ammesso al permesso premio, in forza dell'art. 4-bis non sia più legittimato al detto beneficio. L'esperienza dei permessi premio è, infatti, parte integrante del programma di trattamento. Essa, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, "costituisce incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale quale conseguenza di regolare condotta", tanto da venir considerato esso stesso strumento "di rieducazione in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società", così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (v. sentenza n. 188 del 1990). La funzione "pedagogicopropulsiva" assolta dal permesso premio ha indotto questa Corte ad individuare rimarcando il decisivo valore della computabilità del periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione una progressione nella premialità, cui fa da contrappunto una regressione nella medesima (che, peraltro, non coincide con la revoca del permesso) nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio (art. 53-bis della legge n. 354 del 1975, inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

E pure se, tenuto conto della discrezionalità nella concessione del permesso, l'accesso al beneficio non costituisce un diritto del detenuto (v., ancora, la sentenza n. 188 del 1990), l'averne il condannato usufruito si traduce in una sospensione temporanea della pena detentiva, funzionale alla verifica della risocializzazione in ambito extramurario, dato che, trascorso il periodo di permesso, l'interessato ritorna alla primitiva condizione di condannato alla pena detentiva.

Se è importante ricordare che il permesso premio non è compreso nel capo sesto della legge penitenziaria, relativo alle misure alternative alla detenzione, è egualmente importante puntualizzare come esso rappresenti comunque uno "strumento cruciale ai fini del trattamento", perchè può rivelarsi "funzionale in applicazione del principio di progressività all'affidamento in prova" (v. sentenza n. 227 del 1995).

Ne consegue che privare il condannato per uno dei reati previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, quanto non ne sia stata accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e ne sia stata viceversa accertata l'assenza di pericolosità sociale in conseguenza della regolare condotta in istituto, comprovata dalla concessione di precedenti permessi premio, è situazione del tutto omologa, proprio per il profilo di progressività del trattamento che qualifica il beneficio, alla revoca delle misure alternative alla detenzione già ritenuta non conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 306 del 1993.

Vero è che, a differenza delle misure alternative alla detenzione, le quali "nell'estinguere lo status di detenuto, costituiscono altro status diverso e specifico rispetto a quello di semplice condannato" (così, ancora, la sentenza n. 188 del 1990), i permessi premio non innovano assolutamente lo status di detenuto, ma è altresì indubitabile che l'impossibilità di procedere alla prosecuzione di quel trattamento premiale già instaurato, pur non sussistendo valide ragioni per l'interruzione di esso, non può non incidere rivelandone l'irrazionalità anche in rapporto alla funzione rieducativa della pena su entrambi i parametri invocati.

7. La natura discrezionale della concessione del permesso premio rende necessaria, però, una verifica di più ampio contesto, al fine di determinare quando la mancata concessione comporti un'effettiva interruzione del trattamento sul quale fondare una vicenda estintiva assimilabile alla revoca, ovvero quando essa si risolva nel semplice mancato soddisfacimento di una pretesa sulla quale non sembra corretto, per il carattere discrezionale del provvedimento, fondare una situazione giuridicamente tutelata.

Va però considerato che è proprio l'esercizio del potere discrezionale assoggettato al rispetto delle regole di ragionevolezza a fornire anche la misura del valore del permesso premio nell'ambito del programma di trattamento. Non a caso, infatti, nella più recente giurisprudenza di questa Corte si è inclusa la detta misura tra quelle "di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena" e "perciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al soggetto" (v. sentenza n. 349 del 1993, paragrafo 5.1). Il che, peraltro, non esclude la legittimità di interventi legislativi che condizionino l'erogabilità della misura premiale purchè da essi non discenda un effetto sospensivo del trattamento risocializzante di cui il condannato si è dimostrato già meritevole.

Ad impedire la legittimità di simili interventi è, infatti, proprio l'eadem ratio decidendi della sentenza n. 306 del 1993.

Ed a tal fine, non può non assumere determinante rilievo la circostanza che il condannato abbia già usufruito di precedenti permessi premio, così da far ritenere instaurato nei suoi confronti quel trattamento programmato anche al perseguimento di misure alternative la cui revoca è stata ritenuta, dalla sentenza n. 306 del 1993, non conforme alla Costituzione con riguardo ad imputati dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, "anche quando non sia stata accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata".

È ovvio, pertanto, che rappresentando la con cessione del permesso premio esercizio di una facoltà del Magistrato di sorveglianza, la possibilità di non far operare la preclusione derivante dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resterà condizionata ad una verifica da compiere caso per caso, non soltanto relativamente al mancato accertamento della sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, ma anche con riferimento alla fase del trattamento, considerando il numero di permessi premio precedentemente concessi che attestino univocamente la regolarità della condotta sia intramuraria sia extramuraria e, quindi, la meritevolezza quanto al proseguimento di quella progressività rieducativa irrazionalmente preclusa dalla norma denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14/12/95.