Ordinanza n. 502 del 1995

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ORDINANZA N. 502

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione regionale delle entrate di Firenze, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio vertente tra Iannucci Dino e la Direzione generale delle entrate di Firenze, avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'IRPEF corrisposta sull'acconto del trattamento definitivo del Fondo pensioni costituito presso l'ENPAM, la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui prevedono la tassazione anche di quella percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data di collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'Ente;

che, a parere del giudice a quo, al caso di specie sarebbero estensibili le argomentazioni contenute in alcune decisioni della Corte costituzionale secondo cui per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito e, pertanto, non possono essere assoggettate nè all'IRPEF, nè all'imposta di ricchezza mobile o complementare;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che il principio affermato da questa Corte nelle sentenze nn. 178 del 1986, 400 del 1987, 877 del 1988, 513 del 1990 e 231 del 1991 secondo cui le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito, e quindi assoggettate ad imposta, per la parte relativa alla contribuzione dei dipendenti si riferisce esclusivamente alle indennità erogate in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro di natura dipendente;

che, al contrario, con la sentenza n. 50 del 1994, questa Corte ha affermato che alle indennità di cui alla lettera c) dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali rientra l'attività prestata dai medici di medicina generale per conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario nazionale, non può estendersi il regime di imposizione tributaria previsto per i redditi di lavoro dipendente; e ciò in quanto la diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità esclude che possa procedersi alla trasposizione dei criteri regolatori dall'uno all'altro, e, inoltre, induce a ritenere giustificato il diverso regime impositivo previsto;

che l'ordinanza di rimessione, non contenendo indicazione alcuna in ordine alla natura del rapporto di lavoro prestato dall'interessato, e riguardo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non consente a questa Corte di stabilire quale disciplina normativa sia applicabile al caso di specie;

che, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, non essendo l'ordinanza del giudice a quo sufficientemente motivata sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/12/95.