Ordinanza n. 496 del 1995

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ORDINANZA N. 496

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Luis Paungger e Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio, per la Provincia autonoma di Bolzano.

RITENUTO che nel procedimento di opposizione promosso da Luis Paungger contro la Provincia autonoma di Bolzano e altro avverso l'ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 6, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 dicembre 1984, n. 19 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali), per avere il Paungger opposto rifiuto all'intimazione di aprire lo zaino che portava con sè, rivoltagli da un custode forestale addetto al controllo del rispetto della normativa in materia di raccolta di funghi, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 13 della Costituzione, del succitato art. 6, comma 4, laddove stabilisce che: "chiunque, nell'ambito dei terreni di cui al successivo quinto comma, a formale intimazione opponga rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, di contenitori portatili o mezzi di trasporto, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 150.000"; che, ad avviso del giudice rimettente, il principio costituzionale di tutela della libertà individuale, di cui all'art. 13 della Costituzione, non consentirebbe di conferire all'agente accertatore il potere di ispezionare i contenitori che il soggetto controllato porta con sè e che, conseguentemente, risulterebbe anche illegittimo sanzionare il rifiuto alla richiesta di apertura di tali contenitori, in quanto detta sanzione configurerebbe una lesione della libertà personale costituzionalmente tutelata; che, secondo lo stesso giudice a quo, la rilevanza della questione non sarebbe inficiata dalla sopravvenuta sostituzione della norma impugnata da parte dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, di contenuto pressochè identico; che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO che la legge provinciale n. 18 del 1991 richiamata dallo stesso giudice a quo ha disposto, all'art. 11, l'espressa abrogazione della legge provinciale n. 19 del 1984 ed è entrata in vigore, come stabilito nell'art. 13, "trenta giorni dopo la sua pubblicazione", avvenuta il 2 luglio 1991 nel Bollettino ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige n. 28, e cioè il 1° agosto 1991; che il fatto che ha dato origine al giudizio a quo si è verificato il 14 agosto 1991, come risulta dal verbale di trasgressione n. F/1278 di pari data; che, pertanto, all'epoca del fatto, la legge provinciale n. 19 del 1984 risultava già abrogata ad opera della legge provinciale n. 18 del 1991, e, di conseguenza, era quest'ultima normativa, e non quella impugnata, a dover trovare applicazione nel giudizio a quo; che non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, il fatto che l'art. 10 della successiva legge provinciale 27 agosto 1991, n. 25 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1991), entrata in vigore il 12 settembre 1991, abbia poi modificato il termine di trenta giorni per l'entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 1991, di cui al succitato art. 13 della stessa legge, elevandolo a centoventi giorni, in quanto tale innovazione legislativa è intervenuta dopo la data del 14 agosto 1991, quando si svolse il fatto contestato; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo, per una rinnovata valutazione della rilevanza della questione proposta nel giudizio pendente davanti ad esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/12/95.