Ordinanza n. 494 del 1995

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ORDINANZA N.494

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché delizi legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promossi con n. 3 ordinanze, emesse il 13 e 15 luglio 1994 e il 23 novembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 388 del registro ordinanze 1995, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 26, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Tristi Auro ed altri e di Abbate Armando, nonché gli atti di intervento del Presidente dei Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il f@C9noscimento dei diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici 111 godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia - con tre ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse il 13 luglio, il 15 luglio e il 23 novembre dell'anno 1994, pervenute alla Corte il 31 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento agli arti. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1999, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e, delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico irnpiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992 (recte: 6 marzo 1992), n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione dei trattamento economico dei sottufficiali dell'Arrna dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 177 dei 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di poliziia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all'ottobre del 1989;

- che, a parere del giudice a quo, a causa della mancata previsione, nelle impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti collocati a riposo, di adeguati meccanismi perequativi, si sarebbe verificata una irragionevole discriminazione, agli effetti del trattamento pensionistico, tra soggetti che si trovano in identica posizione funzionale con incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;

- che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si sono costituiti, fuori termine, Abbate Armando, nonché, nei termini, Tristi Auro ed altri, insistendo per l'accoglimento della questione sollevata con l'ordinanza n. 386 del 1995;

- che è pure intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili.

CONSIDERATO che le questioni, per l'identità dei tema, debbono essere riunite per essere decise congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 178 del 1995, ha dichiarato inammissibile identica questione prospettata nei medesimi termini, rilevando che nell'ipotesi di censure rivolte ad interi testi legislativi, ove si lamenti l'irragionevole mancanza di una norma ritenuta necessaria, non può il giudice a quo limitarsi ad indicare nell'ordinanza di rimessione tutte le disposizioni dei sistema in quanto viene così resa impossibile l'identificazione delle disposizioni cui riferire la denuncia;

- che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 1l marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi' equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per 1," perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo Per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Mauro FERRI, Presidente Fernando SANTOSUOSSO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 4/12/95.