Sentenza n. 483 del 1995

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SENTENZA N. 483

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Pretore di Ravenna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Conficconi Giovanna ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; udito l'avv. Mario Passaro per l'I.N.P.S..

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da Giovanna Conficconi ed altri, braccianti agricoli con rapporto a tempo determinato, ai quali è stata negata l'indennità di malattia pur avendo essi effettuato, nell'anno di insorgenza dell'infermità, 51 giornate lavorative senza però ottenere tempestivamente il rilascio del "certificato d'urgenza" previsto dell'art. 4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, il Pretore di Ravenna, con ordinanza del 3 novembre 1993 (pervenuta alla Corte il 31 gennaio 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, nella parte in cui, "stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio, esclude dalla tutela previdenziale tutti i braccianti che, pur avendone titolo per avere maturato nel corso dell'anno 51 giornate di lavoro prima dell'inizio della malattia, abbiano ottenuto il rilascio del certificato ed esibito all'INPS lo stesso certificato dopo il decorso della malattia". Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, in quanto attribuisce al certificato provvisorio, sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi di cui al primo comma, rilevanza costitutiva del diritto alle prestazioni economiche di malattia, anzichè una funzione meramente probatoria, contrasta: a) col principio di razionalità (art. 3 Cost.) perchè contraddice la premessa, riconosciuta anche da questa Corte nella sentenza n. 87 del 1970, secondo cui "il diritto alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre gli elenchi (o il certificato provvisorio) assolvono la funzione specifica di fornire la prova della sussistenza di tale diritto", e altresì col principio di ragionevolezza perchè comporta conseguenze assurde, come nel caso di insorgenza della malattia immediatamente dopo avere maturato le 51 giornate di lavoro oppure nel caso di ritardato rilascio del certificato per disfunzioni o intralci burocratici; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè incide gravemente sull'effettività della tutela previdenziale del lavoratore in caso di malattia, quando questa insorga nel corso del primo anno di iscrizione negli elenchi anagrafici; c) infine col principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perchè appare inutilmente vessatorio far dipendere il godimento di un diritto, di cui è già maturato il relativo titolo, da una semplice circostanza temporale, quale la data di rilascio del certificato provvisorio, senza che ciò sia richiesto da un apprezzabile interesse pubblico.

2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. Secondo l'Istituto la prestazione previdenziale domandata dai ricorrenti è stata negata non per difetto della tutela prevista dalle norme vigenti, ma per omesso adempimento, da parte degli stessi interessati, di un semplicissimo onere posto a loro carico: quello di farsi rilasciare, appena completate le 51 giornate di lavoro, il "certificato d'urgenza". La norma impugnata, anzichè restringere, allarga la sfera dei beneficiari della prestazione di malattia estendendo la tutela anche ai lavoratori agricoli che, non essendo iscritti negli elenchi nominativi dell'anno precedente a quello di insorgenza dell'evento morboso, non potrebbero vantare alcun diritto ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 638 del 1983. Ciò che discrimina, ai fini del riconoscimento del diritto, non è la norma in sè, ma il comportamento diligente o meno di colui che chiede la tutela previdenziale.

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, nella parte in cui, stabilendo che l'ammissione alle prestazioni di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato provvisorio, esclude dalla tutela previdenziale i braccianti che, pur avendone titolo per aver maturato nel corso dell'anno 51 giornate di lavoro prima dell'evento morboso, abbiano ottenuto il rilascio del certificato, ed esibito il medesimo all'INPS, dopo il decorso della malattia.

2. La questione è fondata nei limiti appresso precisati. Il giudice rimettente muove da una premessa non esatta, secondo cui l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, o il certificato provvisorio sostitutivo per le malattie insorte nel primo anno di iscrizione (c.d. certificato d'urgenza), avrebbero una mera funzione probatoria del fatto (avere dedicato ai lavori agricoli almeno 51 giornate nell'anno: art. 5, comma 6, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) costitutivo della qualità giuridica di "bracciante", cui è subordinato il diritto alle prestazioni economiche di malattia erogate dall'INPS. La norma impugnata cadrebbe perciò in contraddizione, o almeno in una irragionevolezza, là dove attribuisce rilevanza costitutiva del diritto anche al certificato d'urgenza, che invece ha soltanto la funzione processuale di prova dalla sussistenza del diritto medesimo. Questa valutazione riduttiva della rilevanza delle forme di certificazione previste dall'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 non è conforme ai principi in materia di atti di certezza pubblica. In generale, i fatti o gli atti costitutivi di uno status (per esempio, lo status di filiazione) o di una qualità delle persone (per esempio, la qualità di imprenditore o di artigiano o, nel caso in esame, di bracciante agricolo, ecc.) non attingono rilevanza giuridica se non per il tramite di un atto formale, iscritto in pubblici registri, albi, elenchi, ecc., che li rende legalmente certi. L'atto di certificazione pubblica ha una rilevanza di diritto sostanziale, e precisamente una funzione di qualificazione giuridica, che determina il momento in cui la fattispecie dello status o della qualità personale acquista efficacia, almeno in ordine agli effetti nei confronti dei terzi. In questo senso si suole dire, non del tutto propriamente, che l'atto attributivo di certezza legale, del quale qui si discute, ha valore costitutivo (cfr. sentenza n. 364 del 1995, nonchè Cass. n. 1060 del 1990).

3. In deroga a tale principio (applicato dall'art. 4, primo comma, del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e dall'art. 5, comma 6, del d.l. n. 463 del 1983), la norma impugnata consente ai braccianti che non risultano iscritti negli elenchi dell'anno precedente di anticipare la decorrenza del diritto alle prestazioni di malattia alla data del rilascio di un certificato provvisorio, da richiedersi all'ufficio locale per la manodopera in agricoltura, attestante la qualifica risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per l'anno in corso. Rettificata, nei termini suddetti, la premessa da cui muove il giudice a quo, la norma non è censurabile nella parte in cui considera il rilascio del certificato (provvisoriamente sostitutivo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici) quale condizione di efficacia del titolo alla prestazione costituito dal compimento nell'anno di 51 giornate lavorative. Ne consegue che, non fissando la legge a differenza di altri casi un termine entro cui deve essere promossa la formazione dell'atto di certezza legale, l'interessato ha l'onere di provvedervi senza indugio chiedendo il certificato d'urgenza non appena abbia maturato il requisito minimo di 51 giornate lavorative, eventualmente delegando un'altra persona qualora si trovi impedito. Quest'onere tutela l'interesse non solo del bracciante, ma anche dell'INPS, il quale sarebbe esposto al pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda del certificato al tempo successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la domanda. La norma appare, invece, censurabile, sotto il profilo del principio di ragionevolezza coordinato col principio dell'art. 38, secondo comma, Cost., in quanto fissa il dies a quo del diritto alle prestazioni previdenziali alla data del rilascio del certificato, il quale può ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l'accertamento a causa di disfunzioni o sovraccarico o inefficienza burocratici. Quando all'atto dell'introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda.

4. Resta assorbita la censura riferita all'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte cui prevede che l'ammissione alle prestazioni economiche di malattia decorre dalla data del rilascio del certificato d'urgenza, anzichè dalla data della domanda del medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/11/95.

Mauro FERRI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/11/95.