Ordinanza n. 465 del 1995

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ORDINANZA N. 465

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI giudice

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto nazionale per il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che numerosi dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti e categorie equiparate, e il conseguente diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di due anni nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro; che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si computino le maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori trattamenti già in godimento; che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; che, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, il ricorso tendente alla determinazione della retribuzione, ai sensi della legge n. 336 del 1970 andrebbe accolto, ad avviso del rimettente, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992; che, in base alla cennata giurisprudenza, l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro; che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha tuttavia stabilito che non si computino le dette anzianità in sede di ricostruzione economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente; che sempre secondo il parere del collegio rimettente la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio; e che, nel caso in esame, la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata.

CONSIDERATO che l'ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389, 351 e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi; che la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/10/95.