Sentenza n. 460 del 1995

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SENTENZA N.460

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. Nel procedimento penale a carico di Pahor Samo la Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo e del 5 ottobre 1993 due istanze di rimessione del procedimento, rigettate dalla Corte di cassazione con sentenze del 5 maggio 1993 e 19 gennaio 1994, l'imputato avvalendosi della possibilità offertagli dalla normativa citata ne aveva riproposto altra sulla base di fatti nuovi rispetto a quelli in precedenza addotti. Osserva il Collegio che la Corte di cassazione ha sempre escluso ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito sull'ammissibilità di siffatta istanza, e ciò anche nel caso (come quello in esame) in cui vi sia stata reiterazione della richiesta sulla base di motivi (solo apparentemente nuovi). Tale situazione costituirebbe, di fatto, fonte di pericolo per l'imminente prescrizione dei reati. E palesandosi una violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della Costituzione, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato la già menzionata questione di costituzionalità, anche per l'implicazione, vantaggiosa, di "sterilizzare" il termine prescrizionale del reato. Perchè attraverso la reiterazione delle istanze di rimessione (pur se infondate) l'imputato porrebbe in essere le condizioni atte alla maturazione della prescrizione, così sottraendosi al giudizio instauratosi in seguito all'attivazione dell'azione penale.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione. Premette l'Avvocatura che l'istituto della rimessione, se e in quanto ripetutamente utilizzato, può certo determinare le conseguenze negative segnalate. Che tuttavia non discendono come si sostiene nell'ordinanza della Corte d' appello dalla mancata attribuzione al giudice di merito del sindacato di ammissibilità dell'istanza di rimessione, poichè nulla impedirebbe all'imputato, dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di riproporla sulla base di motivi, anche solo apparentemente nuovi, ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale. L'inconveniente potrebbe essere risolto o attraverso un sistema di preclusioni tale da impedire la riproposizione della richiesta, o consentendo al giudice di merito di pronunciare la sentenza (che è la sola attività processuale ad essergli preclusa, in attesa che la Cassazione si esprima sulla rimessione), o, infine, non computando nei termini di prescrizione, nelle ipotesi di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, il periodo in cui il processo rimane sospeso. Sebbene sottenda un problema applicativo, la questione conclude l'Avvocatura sarebbe mal formulata: sia perchè non risulta impugnata la norma che disciplina il termine di prescrizione dei reati, sia perchè si richiederebbe alla Corte una pronuncia su una materia rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.

Considerato in diritto

1. È all'esame della Corte, per violazione dell'art. 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, in quanto permettono all'imputato di riproporre ad libitum la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di prescrizione.

2. La questione è inammissibile. Non si ignorano in questa sede, nè si sottovalutano, gli inconvenienti lamentati dal giudice a quo, che consistono non soltanto nella possibilità di un uso distorto della riproposizione, a fini dilatori, della richiesta di rimessione stante il potere esclusivo conferito alla Corte di cassazione di decidere sull'ammissibilità e la fondatezza di essa ma consistono, altresì, nell'obbligo per il giudice di merito di fermarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del codice di rito, alle soglie della sentenza. Tuttavia, questa Corte non può non rilevare l'imprecisione nella denuncia della normativa processuale, non essendo coinvolto, in particolare, il citato art. 47, e soprattutto non può non ricordare che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero (da ultimo, cfr. sentenza n. 280 del 1995), l'efficienza del processo penale, che pure è bene costituzionalmente protetto. Tanto, ovviamente, non preclude la possibilità di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il .19/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/10/95.