Ordinanza n. 456 del 1995

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ORDINANZA N.456

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 -rectius, dell'art. 1-sexies del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 -promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Barboni Fabio ed altro, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che, nel corso del procedimento penale a carico di Fabio Barboni ed altro, imputati di avere realizzato una strada in zona paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione, il Tribunale di Camerino, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1994 (R.O. n. 103 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 27 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 -rectius, dell'art. 1sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 --; che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, nel colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo stesso d.l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale; l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3 della Costituzione, poichè verrebbero irragionevolmente sottoposte alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata; gli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria offensività del reato; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza.

CONSIDERATO che, successivamente alla ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative nella materia di cui si tratta: in particolare, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui art. 39, comma 8, stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, (il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso); inoltre, l'art. 7, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, ha disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso d.l. n. 400 del 1995; che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Camerino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/10/95.