Ordinanza n. 455 del 1995

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ORDINANZA N.455

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse:

1) il 31 gennaio 1995 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V. iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 1^ febbraio 1995 dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Gatti Umberto ed altri e E.N.P.A.V. iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che il Pretore di Latina con ordinanza del 31 gennaio 1995 nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.537 per sospetta violazione degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 Cost.; che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., stabilisce il presupposto dell'imposizione contributiva mediante una disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991, ma che in realtà ripristina (con effetto retroattivo) l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso; che sostiene il giudice remittente vi sarebbe la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) per il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.; nonchè sussisterebbe disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo l'entrata in vigore della legge n.136 del 1991 (soggetti ad una sola contribuzione); che è denunciata altresì sia la violazione del diritto alla tutela previdenziale (art. 38 Cost.) perchè questa si realizza con l'unicità della posizione previdenziale e non già con la "doppia previdenza"; sia la violazione dei diritti quesiti (art. 25, secondo comma, Cost.) in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni già esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.); che il pretore di Como (con ordinanza del 1^ febbraio 1995) ha parimenti sollevato analoga questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 , 25, secondo comma, 4 e 36 Cost.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto già decisa con sentenza n. 88 del 1995; che analoga conclusione ha rassegnato l'E.N.P.A.V. nel costituirsi.

CONSIDERATO che la Corte ha già ritenuto non fondate con sent. n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli allegati dai giudici rimettenti) e manifestamente infondate con ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questione sollevate; che i giudici rimettenti non offrono argomentazioni nuovi od ulteriori, nè prospettano profili di censura diversi da quelli già esaminati; che pertanto le questioni devono ritenersi manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/10/95.