Ordinanza n. 452 del 1995

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ORDINANZA N.452

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanze emesse:

1) il 14 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia sul ricorso proposto da Gina Biagini contro l'Intendenza di Finanza di Pistoia iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 1° luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Carlo Piccin contro l'Intendenza di Finanza di Treviso iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (R.O. n. 197 del 1995) -nel giudizio proposto da Gina Biagini avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Pistoia, in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta pagata sull'indennità percepita a seguito di cessione volontaria di una area avvenuta il 12 luglio 1990, nel corso di un procedimento espropriativo -ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 53 della Costituzione; che, secondo il remittente, l'indennità di esproprio, per il carattere riparatorio del sacrificio patrimoniale sofferto, non può costituire elemento rivelatore di capacità contributiva, quando il fatto si è verificato in epoca antecedente al momento dell'imposizione fiscale; che, sempre ad avviso del remittente, non sussiste "alcuna razionale presunzione che gli effetti economici permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che lo stesso abbia nel frattempo utilizzato la somma", mentre "la configurazione dell'indennità di esproprio come plusvalenza non era prevedibile in epoca precedente all'entrata in vigore della norma in discussione"; che la Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con ordinanza emessa il 1° luglio 1994, (R.O. n. 202 del 1995) -nel giudizio sul ricorso proposto da Carlo Piccin avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta sull'indennità di esproprio erogata negli anni 1989, 1990 e 1991 -ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; che, secondo il giudice remittente, la non soggezione all'INVIM delle indennità di espropriazione e di altri proventi similari (art. 2 d.P.R. 643 del 1972) dimostrerebbe che questi non costituiscono idonea manifestazione di capacità contributiva, sicchè appare illogico che gli stessi, a decorrere dall'anno 1991, siano assoggettati alle imposte sui redditi, tenuto conto soprattutto dell'assenza dell'intento speculativo; che, in particolare, in violazione del principio di capacità contributiva, "si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza nuova, nè plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato", senza peraltro considerare che l'espropriato "potrebbe non essere più nella disponibilità dell'indennità"; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.

CONSIDERATO che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, peraltro, le questioni, nei termini in cui vengono oggi riproposte, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte, che le ha ritenute non fondate sia sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva, segnatamente in relazione alla non prevedibilità dell'imposizione e al fatto che l'interessato potrebbe non avere più la disponibilità della somma percepita (sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995); sia sotto quello della tassazione di somme che non rappresenterebbero il frutto di attività speculativa ovvero nuova ricchezza, bensì un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato su un bene privato (sentenza n. 410 del 1995); che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre le questioni di cui trattasi, non introducono nuovi profili ed argomentazioni rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso, sicchè le questioni stesse vanno dichiarate manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (R.O. n. 197 del 1995) e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con ordinanza emessa il 1° luglio 1994 (R.O. n. 202 del 1995).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/10/95.