Sentenza n. 423 del 1995

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SENTENZA N. 423

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Mantovani Tiziana e l'INPS, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Mantovani Tiziana, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Mantovani Tiziana, Giuseppe Fabiani per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Mantovani Tiziana - la quale, dopo aver usufruito del periodo di astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, per gravidanza, nonchè di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, ed essere stata successivamente collocata in mobilità, aveva convenuto in giudizio l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di mobilità ex art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prestazione che l'INPS si rifiutava di erogare opponendo l'insussistenza del requisito dell'anzianità di servizio non potendo la lavoratrice far valere un periodo di sei mesi di lavoro effettivo, come prescritto dall'art. 16, comma 1, l. n.223 del 1991 cit. - l'adito Pretore di Torino con ordinanza del 6 agosto 1994 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dei cit. artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, per sospetta violazione degli artt. 3, 37, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Premette il giudice rimettente che l'art. 16, comma 1, prevede che - nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione del personale ex art. 24 legge cit. da parte delle imprese diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina di intervento straordinario di integrazione salariale - il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità di cui al precedente art. 7 soltanto se possa far valere un'anzianità di servizio di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, e infortuni.

Tale disciplina confliggerebbe - nella prospettazione del giudice rimettente - con plurimi parametri costituzionali.

Innanzi tutto vi sarebbe vulnerazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. sotto il profilo che la norma censurata, limitando i periodi di sospensione utili a tutti gli effetti alla stregua di lavoro effettivo ai soli casi correlati a ferie, festività ed infortuni, determinerebbe una irrazionale ed immotivata discriminazione in danno dei lavoratori di entrambi i sessi rispetto a tutti gli altri casi di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto.

Inoltre vi sarebbe violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, Cost. specificamente in danno della lavoratrice, la quale, in quanto donna e madre, si troverebbe in una situazione di più marcata discriminazione rispetto agli altri lavoratori atteso che la prescritta condizione di aver prestato necessariamente almeno sei mesi di effettivo lavoro non le consentirebbe l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e le creerebbe una forte remora in relazione alla realizzazione di tale peculiare funzione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in ragione della discrezionalità del legislatore nel fissare i requisiti soggettivi per l'attribuzione dell'indennità di mobilità.

3. - Si è costituita la ricorrente Mantovani Tiziana chiedendo - anche con una successiva memoria - che le disposizioni censurate siano dichiarate incostituzionali. 4. - Si è costituito anche l'INPS concludendo per l'infondatezza della questione sollevata. Da una parte la difesa dell'Istituto sostiene la non equiparabilità dei periodi di astensione dal lavoro per maternità ai periodi di ferie, festività ed infortuni, espressamente computabili come periodi di lavoro effettivamente prestato, giacchè, mentre questi ultimi periodi sono riconducibili o ad interruzioni fisiologiche delle prestazioni lavorative (ferie, festività) o a cause che attengono allo svolgimento dell'attività aziendale (infortuni), invece i primi, al pari di tutti gli altri casi di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, sono correlati a cause attinenti alla persona del lavoratore. D'altra parte l'astensione dal lavoro per maternità non è priva di rilevanza sia perchè essa concorre al raggiungimento di una anzianità aziendale di dodici mesi, pur richiesta per il riconoscimento dell'indennità di mobilità, sia perchè è valutabile ai fini del trattamento ordinario di disoccupazione, di minor importo, ma pur sempre adeguato alle esigenze di vita della lavoratrice allorchè sia rimasta disoccupata. Nella discussione orale, nel corso della pubblica udienza, la difesa dell'INPS ha comunicato l'avvenuto pagamento alla ricorrente del beneficio previdenziale richiesto, sicchè nel giudizio a quo sarebbe da ritenersi cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3, primo e secondo comma, 37 e 38, secondo comma, Cost. - degli art. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di (r)lavoro effettivamente prestato> per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. In particolare il giudice rimettente prospetta la questione sotto un duplice profilo sospettando la violazione: a) degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. perchè, quanto ai periodi considerati utili agli effetti della maturazione dell'anzianità necessaria per beneficiare dell'indennità di mobilità, le disposizioni censurate discriminano ingiustificatamente in danno dei lavoratori di entrambi i sessi tra le ipotesi di assenza dal servizio per (r)ferie, festività ed infortuni> (le uniche utili quali (r)lavoro effettivamente prestato>) e quella di assenza in tutti gli altri casi di sospensione del rapporto (tra cui anche quella correlata alla gravidanza o al puerperio); b) degli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, Cost. perchè specificamente la lavoratrice donna alla quale non è riconosciuto, al fine suddetto, il periodo di assenza dal servizio per gravidanza e puerperio come periodo di (r)lavoro effettivamente prestato> - si trova in una più marcata situazione di discriminazione rispetto agli altri lavoratori e non le viene consentito di adempiere alla sua funzione familiare di genitrice.

2. - Preliminarmente va affermata l'inidoneità di fatti successivi all'emissione dell'ordinanza con cui è stata sollevata la questione di costituzionalità ad incidere sulla rilevanza della stessa, ancorchè potenzialmente conducenti a comportare nel giudizio a quo il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della parte attrice con conseguente cessazione della materia del contendere.

3. - Nel merito la questione non è fondata sotto il primo profilo dedotto dal giudice rimettente (da esaminarsi prioritariamente in ragione della sua più ampia ed assorbente portata rispetto al secondo profilo).

Va premesso che l'art. 7 della citata legge n.223 del 1991 riconosce il beneficio dell'indennità di mobilità ove ricorrano determinati presupposti soggettivi ed oggettivi, tra cui, in particolare, il requisito di anzianità del lavoratore, espressamente prescritto dal successivo art. 16; disposizione questa che richiede che il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di (r)lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni>. Nel calcolo di tale particolare requisito di anzianità minima è posta quindi un'equiparazione al (r)lavoro effettivamente prestato> soltanto per le ipotesi di ferie, festività ed infortuni, con esclusione di ogni altra situazione di sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa, genericamente considerata a prescindere dalle ragioni specifiche dell'interruzione della prestazione. Tale differenziazione di disciplina trova però una sufficiente giustificazione nella peculiarità delle ipotesi considerate, atteso che da una parte ferie e festività attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa (non meno del riposo settimanale), d'altra parte l'infortunio (da intendersi - con interpretazione sistematica della norma - come riferito all'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e non anche a quello dell'infortunio extra-lavorativo) ha una sua specificità in ragione del fatto che la sospensione del lavoro trova la sua causa proprio nel (precedente) svolgimento della prestazione lavorativa, sicchè si giustifica un atteggiamento di maggior favore per il lavoratore che, non solo senza sua colpa, ma proprio per adempiere agli obblighi derivantigli dal rapporto di lavoro, si ritrova impedito a proseguire nell'espletamento delle sue mansioni.

4. - La medesima questione è invece fondata sotto il secondo (più limitato) profilo evocato dal giudice rimettente, profilo che fa riferimento ad una particolare ipotesi esclusa, quella della lavoratrice in gravidanza o puerperio.

Non senza aver preliminarmente rilevato che la questione non può essere risolta - come richiede la difesa della parte privata costituita - in via interpretativa in ragione dell'inequivocabile tenore letterale delle disposizioni censurate da cui si desume l'esclusione dell'equiparabilità del periodo di sospensione dal lavoro per gravidanza e puerperio al (r)lavoro effettivamente prestato>, può affermarsi che se da una parte è consentito ripetere analoga valutazione di giustificatezza della disciplina differenziata per ferie e festività, a diverse conclusioni deve invece pervenirsi se si considera l'ipotesi dell'infortunio sul lavoro e la si pone in comparazione con l'ipotesi della sospensione del lavoro per essere la lavoratrice in congedo per maternità o puerperio. Ciò implica di verifica re, in un complessivo bilanciamento di valori (richiesto per essere la questione di costituzionalità posta non solo sotto il profilo dell'asserita disparità di trattamento ex art. 3 Cost., ma anche dell'insufficiente protezione della donna lavoratrice ex art. 37, primo comma, Cost.), se a fronte delle particolari ragioni che giustificano una speciale tutela del lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro non siano rinvenibili altre ragioni che implichino una non minor tutela della lavoratrice nella fattispecie comparata.

Soccorre a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte sottolineato il rilievo costituzionale del valore rappresentato dal ruolo di madre della lavoratrice (sentenze n. 181 del 1993, nn. 61 e 132 del 1991); rilievo che comporta che, nel rapporto di lavoro, non possono frapporsi nè ostacoli, nè remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel periodo di puerperio, do vendo essere assicurata una (r)speciale adeguata protezione> al bambino e alla madre, la quale deve esser posta in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare. In particolare si è affermato che il principio posto dall'art. 37 Cost. - collegato al principio di eguaglianza - impone alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negati ve e discriminatorie (sentenza n.61 del 1991).

Tale speciale esigenza di tutela è già espressa in via generale dal disposto degli artt. 6 e 7 della legge n.1204 del 1971 che prevedono la computabilità nell'anzianità di servizio della lavoratrice in gravidanza o puerperio sia dei periodi di astensione obbligatoria sia di quelli di astensione facoltativa dal servizio, seppur i primi soltanto (e non altresì i secondi) anche agli effetti della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) e delle ferie. Tale computabilità è invece contraddetta dalla disposizione censurata che esclude la rilevanza di qualsiasi periodo di astensione per gravidanza o puerperio al fine dell'integrazione del requisito dei sei mesi di <lavoro effettivamente prestato>; contraddittorietà che - pur risolvendosi in termini di prevalenza della disciplina speciale rispetto a quella generale - svela l'inadeguata tutela della maternità, atteso che la lavoratrice risulterebbe inammissibilmente penalizzata potendo venire indotta ad evitare la gravidanza al fine di maturare il requisito che, in caso di collocamento in mobilità, condiziona l'erogazione dell'indennità di mobilità, la cui eventuale perdita non sarebbe sufficientemente compensata dalla spettanza della (meno favorevole) indennità di disoccupazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), nella parte in cui non prevedono che i periodi di astensione dal lavoro della lavoratrice per gravidanza o puerperio siano computabili al fine del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 7, comma 1, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.