Ordinanza n. 401 del 1995

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ORDINANZA N. 401

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Pafundi Rocco, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Quaglia Francesco e Durante Giuseppe, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

3) ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Miola Alessio, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO che nel procedimento penale promosso a carico di Rocco Pafundi, imputato del reato previsto dall'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per aver effettuato nel torrente Tiglione scarichi di acque reflue attivati dal 1989 e derivanti dalla propria abitazione, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo (r)Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, nell'introdurre un ulteriore termine cronologico rispetto a quello costituito dalla data di entrata in vigore della legge statale n. 319 del 1976, distinguono gli scarichi civili nuovi da quelli esistenti, equiparando a questi ultimi e, pertanto, sottraendo all'obbligo dell'autorizzazione, quelli provenienti da insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico o che abbiano ottenuto la licenza o concessione edilizia dopo l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 e prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, sotto il profilo dell'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, nonchè sotto il profilo della lesione dell'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, tenuto conto che l'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, assoggetta a sanzione penale chi apre uno scarico civile dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 senza richiedere l'autorizzazione e che, pertanto, l'ambito di applicazione di tale sanzione penale sarebbe stato ridotto dalle norme regionali impugnate, che equiparano agli scarichi civili esistenti quelli attivati prima della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990;

che identica questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, è stata sollevata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti, nel corso del procedimento penale promosso a carico di Alessio Miola, imputato del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976 per aver attivato nel maggio 1981, senza la necessaria autorizzazione, scarichi di acque reflue nel rio Tagliaferro, che provenivano dal proprio insediamento produttivo, equiparato, per qualità e quantità degli scarichi, agli insediamenti civili;

che anche il Pretore di Cuneo, chiamato a giudicare della responsabilità penale di Francesco Quaglia e Giuseppe Durante, imputati del reato previsto dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, per aver ristrutturato e, successivamente, abitato, rispettivamente dal 1983 e dal 1985, due immobili prima disabitati, i cui scarichi erano stati convogliati direttamente nel sottosuolo, senza previa richiesta di autorizzazione, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per contrasto con l'art. 25 della Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nei tre giudizi a quibus, poichè le condotte contestate agli imputati riguardano scarichi civili attivati dopo l'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, ma prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate norme regionali, che sottraggono tali scarichi all'obbligo dell'autorizzazione, comporterebbe l'assoluzione degli imputati;

che in ciascuno dei giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

CONSIDERATO che le tre ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei relativi giudizi;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), è stato reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che i giudici rimettenti assumono violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, aggiunge un ulteriore comma all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, il quale prevede che "chiunque apre o comunque effettua scarichi civili ... nelle acque indicate dall'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 ... è punito con la sanzione amministrativa ."; che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei giudizi pendenti davanti ad essi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Asti e al Pretore di Cuneo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/07/95.