Ordinanza n. 399 del 1995

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ORDINANZA N. 399

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 <Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, promossi con due ordinanze emesse il 26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione distaccata di Chieri, nei procedimenti penali a carico di Sabbia Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n. 128 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al n. 309 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Aurelio Sabbia, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, nella qualità di sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi provenienti dal collettore fognario, risultati eccedenti i limiti indicati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, relativamente ai parametri di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo <Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)>, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, pur richiamando formalmente l'insieme delle sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976, prescrivono, tuttavia, per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature classificate di seconda categoria, il rispetto dei limiti di accettabilità indicati nella tabella allegata alla legge della Regione Piemonte n. 13 del 1990, i quali risultano più elevati e, pertanto, più permissivi, di quelli elencati dalle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976;

che, ad avviso del giudice rimettente, la difformità dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potestà legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso più rigoroso;

che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto formato dalle disposizioni regionali impugnate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 25 della Costituzione, per lesione del principio della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali con conseguente incisione sul precetto sanzionato penalmente;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poichè la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale e tensioattivi rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, ancorchè conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, in modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, lettera e), 4, lettera b) e 22 della legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dallo stesso giudice rimettente dell'ordinanza illustrata in precedenza, nel corso di un diverso procedimento penale instaurato a carico di Renato Arienti, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, quale titolare della ditta incaricata dei lavori di costruzione e manutenzione del depuratore comunale di Pecetto Torinese, degli scarichi fognari effettuati nelle acque del Rio Croso, risultati eccedenti, per i valori registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai parametri indicati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976;

che anche in questa ordinanza di rimessione si assume sia che le norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge n. 319 del 1976, il quale vieterebbe la deroga, in senso più permissivo, dei limiti di accettabilità imposti dalla legge statale, sia che le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo comma, della citata legge n. 319 del 1976, con conseguente lesione del principio costituzionale della riserva di legge statale nella materia penale e, altresì, del principio di uguaglianza per la disparità di trattamento realizzata nei confronti dei titolari di scarichi fognari esistenti nei diversi territori regionali;

che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poichè la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantità superiori ai limiti fissati nella tabella A della legge n. 319 del 1976, ancorchè conformi al più elevato limite consentito dalla tabella allegata alla legge regionale del Piemonte n. 13 del 1990, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni regionali comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, dal momento che la Regione avrebbe rispettato i limiti costituzionali imposti alla propria competenza legislativa in materia, tanto più che l'invocato art.14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di discrezionalità in capo alle regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli, con conseguente possibilità per le regioni stesse di fissare, grazie anche al richiamo delle direttive del Comitato interministeriale disposte con deliberazione del 30 dicembre 1980, limiti meno restrittivi rispetto a quelli statali, senza con ciò violare la riserva di legge in mate ria penale;

CONSIDERATO che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;

che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti- legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;

che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ... fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che "... l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa ...";

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei giudizi pendenti dinanzi ad esso;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/07/95.